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CIRCOLARE 02/2020

Il DL n. 124/2019, con l’articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.lgs. n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto viene reintrodotta tra committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Ai sensi del nuovo articolo 17- bis del D.lgs. n. 241/1997, i soggetti di cui all’art. 23, comma 1 del DPR n. 600/1973 (sostituti d’imposta), residenti in Italia, che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR n. 600/1973), su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/1973), nonché di addizionale regionale (art. 50, comma 4, D.Lgs n. 446/1997) e comunale (art. 1, comma 5, D.Lgs n. 360/1998) all’IRPEF, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DL n. 124/2019 le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle stesse, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine previsto dall’articolo 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997 (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate); devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe di pagamento (Mod. F24);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Ai sensi del comma 7 del nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da parte del committente.

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, qualora alla data di previsto invio al committente delle deleghe di pagamento e delle informazioni previste, sia maturato da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, e l’impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve  sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa nonché darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro novanta giorni.

Ai sensi del comma 4 del nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti in capo al committente dal medesimo art. 17-bis, in relazione alla richiesta all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici di copia delle deleghe di pagamento - Mod. F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio (comma 1), sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di mancata trasmissione da parte dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall’impresa (comma 3), il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché al tempestivo versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.

Si ricorda che l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice in caso di mancata effettuazione delle ritenute al lavoratore, è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari al 20% dell’ammontare di ritenute non trattenuto (art. 14, D.lgs. n. 471/1997); nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate, è passibile della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze (art. 13, D.lgs. n. 471/1997).

Ai sensi del comma 5 del nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, la nuova disciplina non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione (una sorta di DURC fiscale), al committente la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate. La certificazione ha validità 4 mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi del comma 8 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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