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CIRCOLARE 08/2020

È stato pubblicato il 17 marzo 2020 il decreto legge n. 18 soprannominato “Cura Italia” con le misure straordinarie e urgenti per il lavoro e le aziende alle prese con la gestione dell’emergenza provocata dal Coronavirus.

Di particolare interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta le misure in materia di: Ammortizzatori sociali in tutto il territorio nazionale, congedi e indennità per i lavoratori del comparto pubblico e privato, indennità ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e a quelli dello spettacolo, compresi quelli occupati nel settore agricolo, proroga dei termini per le domande di disoccupazione, lavoro agile, sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi INAIL per alcune aziende, sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, crediti d’imposta, sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, premi ed erogazioni liberali ai lavoratori dipendenti.

Di seguito esaminiamo i principali ammortizzatori sociali regolamentati. Lo Studio sta valutando in questi giorni caso per caso ogni singolo cliente e se non siete stati ancora contattati lo sarete il prima possibile per definire la pratica da effettuare.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO – ART. 19

I datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione di CIGO e assegno ordinario (FIS o altri Fondi di solidarietà), che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, possono presentare domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al reddito con causale “Emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori per i quali si possono chiedere le prestazioni di sostegno al reddito, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il requisito di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.

L’assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19”, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Salvo il caso dell’assegno ordinario concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, si ritiene che le prestazioni di integrazione salariale e di assegno ordinario debbano essere anticipate da parte del datore di lavoro e conguagliate con i contributi.

Limitatamente ai periodi di CIGO e assegno ordinario concessi per la causale “Emergenza COVID-19” non si applica il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo delle prestazioni.

CIG IN DEROGA – ART. 22

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.

Ai datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, assegno ordinario FIS e Fondi bilaterali di solidarietà), possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il quale può essere concesso il trattamento di CIG in deroga decorrere dal 23 febbraio 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020, e non può essere superiore a nove settimane.

L’INPS provvede all’erogazione diretta dei trattamenti ai lavoratori.

CONGEDI E PERMESSI

Chi ha figli di età fino ai 12 anni può richiedere un congedo di massimo 15 giorni, da godere in modo continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo 2020, al 50% del trattamento retributivo.

I lavoratori con figli tra i 12 e i 16 anni, che non hanno la possibilità di andare al lavoro, possono rimanere a casa in permesso non retribuito. Inoltre questi lavoratori non possono essere licenziati.

In alternativa al congedo, si può chiedere la corresponsione del bonus fino a 600 € per l’acquisto del servizio di baby sitting, aumentato a 1.000 € per alcune categorie di lavoratori.

Per le modalità operative dovrebbe uscire a giorni una circolare INPS, si consiglia chi interessato a monitorare il sito dell’istituto.

Chi è autorizzato a godere dei permessi ex. L. 104/92 (3 giorni mensili) può godere automaticamente di ulteriori 12 giornate tra marzo e aprile 2020 comunicando solamente al datore di lavoro.

LAVORATORI AUTONOMI E PARTITE IVA

Ai lavoratori autonomi e partite Iva verrà riconosciuto un indennizzo di 600 € su base mensile, non tassabile. I destinatari sono i professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Per i lavoratori esclusi dall’indennizzo di 600 €, compresi i professionisti iscritti agli ordini e agenti di commercio, è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale.

Per verificare l’accesso a questo bonus si consiglia di verificare con il commercialista o chi vi segue la gestione contabile.

DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA – ART. 32

Con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, nonché per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, indipendentemente dalla loro residenza o domicilio sul territorio nazionale, il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola di competenza 2019, normalmente in scadenza il 31 marzo, è prorogato al 1° giugno 2020.

La proroga, disposta dall’articolo 32 del Decreto Legge n. 18/2020, ha effetto limitatamente alle domande che non sono ancora state inviate, mentre quelle già trasmesse si intendono acquisite dagli enti competenti.

DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL – ART. 33

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per tutte le cessazioni involontarie, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dei rapporti di lavoro che danno diritto all’accesso a tali prestazioni, l’articolo 33 del Decreto Legge n. 18/2020 dispone l’estensione a 128 giorni (dai precedenti 68 giorni) del termine entro il quale il lavoratore è tenuto a fare domanda all’INPS, pena la decadenza dal diritto.

Si ricorda che il periodo entro il quale avanzare domanda di prestazione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la decorrenza delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL, è previsto che qualora le relative domande siano presentate dopo i termini ordinari di 68 giorni, la decorrenza delle prestazioni è comunque garantita a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Si ritiene rimanga ferma, stante il silenzio della norma in tal senso, la normale decorrenza delle prestazioni, quindi a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come previsto dagli artt. 6, comma 2 e 15, comma 9 del D.Lgs n. 22/2015, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il termine ordinario di 68 giorni.

POSTICIPO ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE

Le imprese con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro nel 2019, possono posticipare a fine maggio versamenti IVA, ritenute Irpef, contributi Inps e premi Inail che scadono a marzo.

Dall’8 marzo al 31 maggio sono sospesi anche i versamenti per cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia e per avvisi di addebito Inps.

Indipendentemente dal fatturato delle imprese, sono posticipati i versamenti delle aziende che rientrano nei settori più colpiti dalla crisi: imprese turistico-ricettive, di trasporto, agenzie di viaggio, palestre, centri benessere, cinema, bar, pasticcerie, ristoranti, asili nido, scuole private.

I versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati, senza applicazione di sanzione ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

POSTICIPO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER COLF E BADANTI

Viene disposta la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020.

Salvo successive proroghe, il pagamento dei contributi e dei premi sospesi dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Le procedure di licenziamento collettivo attivate dopo il 23 febbraio devono essere sospese, e, a partire dalla data del decreto (17 marzo 2020), per 60 giorni non possono essere effettuati licenziamenti collettivi, né avviate procedure di riduzione del personale, né di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in ragione della crisi, nelle imprese di ogni dimensione.

Il divieto non riguarda però i lavoratori in prova, i domestici, e i licenziamenti disciplinari. Né tocca gli accordi di conciliazione e risoluzione.

PREMIO AI LAVORATORI

Come forma di riconoscimento simbolico, coloro che hanno lavorato in sede o stabilimento durante il mese di marzo 2020, avranno diritto a un premio di 100 euro da suddividere per i giorni di lavoro, e che il datore verserà ad aprile con conguaglio in busta paga (ad oggi non sono definite le relative istruzioni).

Il premio spetta solo ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo annuo non superiore ai 40.000 euro lordi.

CONVALIDA DIMISSIONI IN VIA TELEMATICA

L'INL, recependo le misure di contenimento del contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, comunica, con Nota Protocollo n. 2181 del 12 marzo 2020, di aver predisposto un nuovo modello per chiedere ed ottenere la convalida delle dimissioni o della risoluzione del rapporto di lavoro, che deve essere utilizzato dai soggetti obbligati ad accedere a tale istituto ai fini dell'efficacia della cessazione del rapporto (genitori con figli minori di tre anni e lavoratrici in maternità). In tal senso l'Ispettorato stesso dà atto di aver comunicato, in una nota interna, che, in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo protetto potranno essere convalidate anche a distanza, qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l'identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni.

La convalida telematica delle dimissioni è valida esclusivamente per il periodo di emergenza sanitaria.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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