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CIRCOLARE 10/2020

Il Decreto Legge n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ma solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, il D.L. n. 23 (c.d. “decreto liquidità”) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento entra in vigore a partire dal 9 aprile 2020.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

Settori maggiormente colpiti dall’emergenza

Per alcune attività economiche, maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica, il D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per l’elenco delle attività maggiormente colpite e dei relativi codici ATECO si rinvia al D.L. n. 18/2020 (es. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub).

Per tali contribuenti, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), se gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista dal paragrafo precedente (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).

Lo stesso vale anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

MOLTO IMPORTANTE!!!!!

I clienti che hanno conferito incarico allo scrivente Studio di inoltro dei pagamenti F24 sono tenuti a verificare i requisiti per la sospensione e se sussistenti devono essere comunicati alla mail studio@consulenzelavoro.it entro le ore 11.00 del 14/04/2020. In mancanza di comunicazione i modelli F24 con scadenza al 16/04/2020 verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate per l’addebito sul conto corrente comunicato come di consueto.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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