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CIRCOLARE 15/2020

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese a decorrere dalla predetta data, il DL n. 3/2020 ha introdotto due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale. Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso. Il calcolo sarà automatico per tutti coloro che avevano optato per il conteggio automatico del “vecchio bonus Renzi” mentre non verrà effettuato per coloro che a suo tempo hanno esplicitamente richiesto la non applicazione del bonus. Solamente coloro per i quali ad oggi non viene calcolato il bonus per scelta espressa possono fare richiesta di applicazione del conteggio automatico del nuovo trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione.

Alleghiamo alla presente un fac-simile d’informativa per i lavoratori nel caso in cui vogliate fare la comunicazione.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

Allegato circolare 15/2020: FAC SIMILE INFORMATIVA PER I LAVORATORI

 

INFORMATIVA PER L’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020 (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)

 

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 giugno 2020, il bonus 80 euro è stato riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso ad eccezione che il lavoratore non abbia effettuato espressa comunicazione scritta di non applicazione del bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi).

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di:

– reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;

– IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva.

Il trattamento integrativo ammonta a 600 euro per l’anno 2020 (semestre luglio-dicembre), 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021 e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo (ove quest’ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene, invece, riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta).

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L’ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza dell’ulteriore detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo (ove quest’ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che la scrivente azienda, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto, da parte Sua, del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso. In caso di esito positivo, Le verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto. A tale proposito, La invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti. Ciò premesso, nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato espressa comunicazione scritta di non applicazione del bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) la scrivente terrà conto di tale scelta e resta disponibile a fornire il modello per la variazione presso l’ufficio preposto alle risorse umane.

Cordiali saluti.

I nostri servizi

Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

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