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CIRCOLARE 22/2020

Con la presente circolare vogliamo porre alla vostra attenzione un adempimento,  non di nostra competenza, che molto spesso passa in sordina e ci sembrava corretto sensibilizzare il tema anche perché le sanzioni non sono irrisorie.

L’obbligo di effettuare la verifica della corretta messa a terra degli impianti elettrici è stato disciplinato dal DPR 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) a carico del datore di lavoro per impianti installati nei luoghi di lavoro in cui venga occupato almeno un lavoratore.

È datore di lavoro, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 D.lgs. 81/2008), chiunque sia titolare, o abbia responsabilità gestionali e poteri di spesa, rispetto all’organizzazione in cui il lavoratore presta la propria attività, ivi inclusi i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. In base alle direttive ministeriali, analoga responsabilità è posta in capo a vari soggetti, inclusi gli Amministratori di Condominio, l’Amministratore di S.r.l., tutti i Soci delle S.n.c. e S.a.s.

È lavoratore, (art. 2 D.lgs. 81/2008), chiunque presta la propria attività lavorativa, anche senza retribuzione al solo fine di apprendere un’arte o un mestiere, ivi incluso il socio lavoratore di Cooperativa o Società anche di fatto.

Le imprese accreditate alle verifiche hanno apposita certificazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che valuta i requisiti in relazione alle norme tecniche comunitarie UNI CEI. Non sono ritenute valide quindi, ai sensi del DPR 462/2001, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici non abilitati.

La scadenza della periodicità della verifica della messa a terra sul nuovo impianto decorre dalla data di installazione e dal rilascio della dichiarazione di conformità. Anche se l’impianto viene messo in esercizio molto successivamente al rilascio della dichiarazione di conformità la decorrenza delle verifiche periodiche si calcola comunque dalla data presente sulla dichiarazione di conformità.

In caso di inosservanza del DPR 462/2001 il datore di lavoro, ovvero tutte le figure ad esso equiparate per legge, va incontro a responsabilità civili e penali, oltre a sanzioni penali previste dalla stessa legge in caso di controlli da parte dell’Autorità Pubblica di Vigilanza (es. ASL/Arpa) e da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le sanzioni pecuniarie, a secondo del tipo e numero di inadempienze riscontrate, variano da un minimo di 2.500,00 € ad un massimo di 16.000,00 €

La periodicità dell’effettuazione delle verifiche è biennale per gli impianti elettrici installati in quelli che vengono definiti dal DPR 15/2011 come “ambienti a maggior rischio in caso d’Incendio”, cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più importanti per i lavoratori in considerazione della natura dell’attività, dell’affollamento massimo, della presenza di materiale combustibile o infiammabile. Hanno inoltre periodicità biennale anche i locali ad uso medico o simili (estetista, dentista, veterinario, studio medico) i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione. Per tutte le altre attività la periodicità è ogni cinque anni. Devono provvedere alla nuova verifica di messa a terra anche le aziende che hanno ancora in corso la precedente certificazione ma che hanno effettuato modifiche sostanziali sugli impianti elettrici o che hanno avuto ulteriori verifiche con esito negativo.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore all’unità territoriale Inail competente.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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