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CIRCOLARE 24/2020

Con la presente circolare vogliamo portare alla vostra attenzione la problematica della concessione dell’auto ai dipendenti o agli amministratori. Già con la nostra circolare 16/2020 del 28/07/2020 abbiamo affrontato tale tematica ma vista la massiccia diffusione di tale mezzo abbiamo ritenuto opportuno ritornare sull’argomento cercando di schematizzare il più possibile le varie casistiche richiamando la citata ns. circolare per la parte normativa.

  1. Auto concessa per uso esclusivo aziendale

In tale casistica il lavoratore non ha alcun benefit in quanto l’auto è uno strumento esclusivo di lavoro e non può essere utilizzato per usi personali.

  1. Auto concessa ad uso promiscuo

Questa è la casistica più diffusa e che merita molta attenzione in base alla data di immatricolazione del veicolo e alla data di concessione al lavoratore con atto scritto.

a. Immatricolazione fino al 30/06/2020 e concessione fino al 30/06/2020

In questa casistica le norme restano invariate rispetto al passato. Il fringe benefit è calcolato in base alle tabelle ACI annualmente pubblicate. La tassazione è del 30 % dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale somma trattenuta al dipendente (art. 51, c. 4 TUIR versione fino al 31/12/2019)

b. Immatricolazione dal 01/07/2020 e concessione dal 01/07/2020

In questa casistica entrano in vigore le nuove norme che prevedono una quantificazione diversa in base alle emissioni di CO2 del veicolo ricavabili dal libretto.  La percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo come di seguito specificato:

  • fino a 60 g/km – 25%
  • superiore a 60 g/km fino a 160 g/km – 30 %
  • superiore a 160 g/km fino a 190 g/km – 40 % (50 % per il 2021)
  • superiore a 190 g/km – 50 % (60 % per il 2021)

I relativi importi sono disponibili sul sito dell’ACI nelle tabelle dei fringe benefit.

c. Immatricolazione fino al 30/06/2020 e concessione dal 01/07/2020

Questa è la casistica più difficile da gestire e più contestabile in caso di accertamento in quanto non ci sono tabelle con dati certi ma si fa riferimento ai seguenti principi. Su questa particolare situazione la Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 14/08/2020 chiarisce che la nuova disposizione non può trovare applicazione in quanto non sono rispettati entrambi i requisiti ed il benefit non può essere valorizzato mediante il criterio del c.d. “valore normale” (ex. Art. 51, c. 3, TUIR), che risulta applicabile soltanto per i veicoli concessi esclusivamente ad uso privato. Di conseguenza, richiamando quanto già chiarito nella Risoluzione 74/E del 20/06/2017 in merito al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro relativamente all’utilizzo del telefono cellulare anche per finalità aziendali da parte del dipendente, l’Agenzia precisa che laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un nuovo benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Pertanto, in tale ipotesi, il fringe benefit va valorizzato per la sola parte relativa all’uso privato del veicolo, scorporando al valore normale la percentuale di utilizzo del bene per finalità lavorative. Per valore normale è possibile fare riferimento alle tariffe di noleggio applicate dalle società specializzate (ex. Art. 9 TUIR – tariffe di noleggio al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale).

Vediamo ora dal punto di vista pratico operativo come poter ricavare il valore normale:

  • se il veicolo è in noleggio farà fede il costo del noleggio sostenuto dall’azienda;
  • se il veicolo è di proprietà dell’azienda bisognerà cercare almeno 3 preventivi di noleggio per la medesima autovettura e su quelle calcolare una media. Si raccomanda di conservare tutta la documentazione.

Una volta ricavato il valore normale bisogna documentare la quota riferibile all’utilizzo aziendale. Proponiamo ora alcuni schemi che potrebbero essere utilizzati ma per essere validi devono essere fatti con estrema precisione:

  • gestione registro km vettura: predisporre un registro dove vengono definiti i singoli viaggi, i km iniziali, i km percorsi per uso lavorativo ed i km finali. A fine mese (o diverso periodo concordato) viene fatto il conteggio definitivo;
  • definire una quantità di km massima che il lavoratore può percorrere per uso privato. Andranno rilevati i km iniziali e quelli finali per poi avere la base di suddivisione del valore normale per la quota di km personali consentiti.
  • rapportare i km percorsi dall’autovettura all’orario di utilizzo.

Questi sono solamente alcuni metodi di calcolo e sicuramente il primo è quello più preciso.

Precisiamo che in questa specifica casistica sarà a carico dell’azienda ricavare il valore normale e la quota di utilizzo per fini lavorativi comunicando allo studio la sola differenza per uso personale da imputare al lavoratore come fringe benefit.

  1. Auto concessa ad uso esclusivo personale

In questo caso va quantificato il valore normale calcolato come specificato al punto precedente ed imputato il benefit per l’intero valore.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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