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CIRCOLARE 07/2021

Copertina

Con il presente approfondimento vogliamo porre alla vostra attenzione che in data 06/04/2021 è stato integrato e modificato il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 2020 già esaminato nelle nostre circolari di marzo e aprile dello scorso anno.

Riassumiamo alcuni punti di interesse comune a tutte le aziende clienti ma consigliamo a tutti di leggere il protocollo completo al fine di verificare se nella propria attività ci siano ulteriori adempimenti qui non richiamati; il protocollo completo è reperibile al seguente link

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF

Il protocollo ribadisce che va privilegiato il lavoro agile (smart-working) ove sia possibile e chiarisce che i dispositivi di protezione individuali vanno sempre utilizzati; negli spazi condivisi, al chiuso e all’aperto e fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, c’è sempre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, salvi i casi in cui la mansione non comporti DPI più protettivi. Nel precedente protocollo, l’obbligo di mascherina era previsto solo per le mansioni comportanti una distanza interpersonale inferiore al metro ma ora viene ampliato. L’uso della mascherina non è obbligatorio solamente per le attività svolte in condizioni di isolamento.

Molta attenzione va fatta in caso di trasferte che ora sono possibili previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione da parte del datore di lavoro in collaborazione con il medico competente e il RSPP.

Le riunioni in presenza non sono ancora consentite salvo i casi di necessità e urgenza in cui non sia possibile il collegamento a distanza e comunque sempre con l’uso delle mascherine. Anche le attività formative in aula sono sospese anche se alcune stanno piano piano riprendendo in base ad apposite deroghe.

Il ruolo del medico competente viene sempre più rimarcato in quanto attua la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili e può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening se ritenute utili al contenimento del virus. Il ministero della Salute con circolare del 12 aprile prevede che nel caso in cui sia nominato il medico competente, per la riammissione in servizio di lavoratore che è risultato positivo al Covid-19 anche dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, il referto molecolare negativo necessario per il rientro va indirizzato al medico competente. In caso in cui il lavoratore sia stato ricoverato per sintomi gravi, una volta negativizzato dovrà essere verificata l’idoneità alla mansione anche per assenze sotto i 60 giorni continuativi. Per rientrare in azienda serve sempre il risultato della negatività all’infezione da Covid.

Di conseguenza all’aggiornamento del protocollo, anche l’Ispettorato del Lavoro ha aggiornato la check-list per le verifiche.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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