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CIRCOLARE 08/2021

Copertina

Con il presente approfondimento vogliamo porre alla vostra attenzione il tema del lavoro festivo.

La Cassazione allarga la possibilità per i datori di lavoro di chiedere ai dipendenti di lavorare nei festivi infrasettimanali, e di sanzionare disciplinarmente chi si rifiuti di farlo se ciò era stato pattuito nel contratto individuale di lavoro e se il datore lo ha richiesto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Nell’ordinanza n. 895831 del 31 marzo la Cassazione, premesso che le festività, a differenza di ferie e riposo settimanale, non tutelano immediatamente e direttamente la salute ma volta per volta la celebrazione comunitaria di ricorrenze civili o religiose, ravvisa che nel rapporto di lavoro a tempo pieno (full time) il tempo libero non possa ricevere la stessa tutela riservata al rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), in quanto l’immodificabilità dell’orario di lavoro pregiudicherebbe il potere organizzativo del datore di lavoro. La Corte Suprema ritiene, soprattutto, che il diritto all’astensione dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali sia disponibile, e che quindi la rinuncia possa essere validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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