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CIRCOLARE 10/2021

Copertina

L'INPS, con Circolare n. 74 del 4 maggio 2021, fornisce indicazioni relativamente alla nuova modalità di calcolo dell'anzianità contributiva ai fini del diritto a pensione, introdotta dall' articolo 1, comma 350 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

In conseguenza della nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori con contratto part-time di tipo verticale o ciclico sono tenuti ad inviare il flusso UniEmens anche per i periodi nei quali non vi è prestazione lavorativa (c.d. pausa contrattuale) a fronte dell'articolazione dell'orario concordata nel contratto di lavoro.

L'art. 1, comma 350 della Legge n. 178/2020 (cfr Aggiornamento AP n. 3/2021) prevede che, per i lavoratori con un rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico (caratterizzato dalla concentrazione dell'attività in alcuni periodi alternata a periodi di non attività), l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, compresi pertanto i periodi non lavorati, venga riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per il perfezionamento del diritto alla pensione.

L'INPS, con Circolare n. 74 del 4 maggio 2021, è intervenuto per fornire indicazioni riguardo al campo di applicazione della norma nonché agli adempimenti informativi richiesti ai datori di lavoro tramite la denuncia UniEmens.

L'art. 4 del D.Lgs n. 81/2015 fornisce la definizione di lavoro part-time mantenendo quanto già previsto dalla precedente disciplina contenuta nel D.Lgs n. 61/2000.

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, la prestazione lavorativa di un soggetto a favore di un altro può essere caratterizzata dallo svolgimento dell'attività per un orario, stabilito dalle parti, inferiore rispetto a quello normale previsto dalla legge (fissato in 40 ore settimanali dal comma 1, art. 3 del D.Lgs n. 66/2003) e dalla contrattazione collettiva (comma 2, art. 3 del D.Lgs n. 66/2003) per i lavoratori a tempo pieno.

Secondo la precedente disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla distribuzione dell'orario di lavoro, poteva configurarsi come segue:

  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, caratterizzato da una riduzione dell'orario rispetto al normale orario di lavoro contrattualmente previsto;
  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, caratterizzato dallo svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno in alcuni predeterminati periodi dell'anno ovvero del mese ovvero della settimana;
    Il rapporto di part-time di tipo verticale, pertanto, è caratterizzato da concentrazione dell'attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno, alternata a periodi di non attività.
  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, caratterizzato dallo svolgimento della prestazione lavorativa secondo una combinazione tra la modalità orizzontale e verticale.

Come noto, l'art. 4 del D.Lgs n. 81/2015 non contiene più il suddetto elenco di tipologie di lavoro a tempo parziale secondo le quali poteva configurarsi il rapporto, tuttavia, la predetta classificazione è rimasta indispensabile ai fini previdenziali, sia per quanto riguarda le diverse modalità di calcolo delle prestazioni dovute dall'INPS (malattia/congedi di maternità e parentali/permessi e congedi ex lege 104 ecc.), sia ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva utili all'acquisizione del diritto alla pensione.

Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, si sono riscontrate le maggiori differenze di trattamento tra part-time orizzontale e le altre tipologie. In particolare, nonostante la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sezione II) con la Sentenza del 10 giugno 2010 abbia affermato che il principio di non discriminazione enunciato nella direttiva n. 97/81/CE, recepita dall'Italia con il D.Lgs n. 61/2000, comporta che

"l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati ".

La disciplina in materia di accredimento dei contributi per il diritto alla pensione prevista dall'art. 7 del DL n. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/1983 non ha consentito, fino ad ora, l'applicazione del predetto principio escludendo, di fatto, dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati.

Il predetto art. 7 prevede che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per ogni anno solare successivo al 1983, è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo.

Ora, il Legislatore ha posto rimedio a tale situazione intervenendo con l'articolo 1, comma 350 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) (cfr Aggiornamento AP n. 003/2021) secondo il quale "Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638."

Come evidenziato in premessa, l'INPS è intervenuto con con Circolare n. 74 del 4 maggio 2021, per fornire indicazioni riguardo al campo di applicazione della norma nonché agli adempimenti informativi richiesti ai datori di lavoro.

L'Istituto, con la Circolare n. 74/2021. precisa che, dal tenore della norma, si evince la volontà del Legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell'ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1° gennaio 2021) e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti alla predetta data.

Per i contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso alla data del 1° gennaio 2021, il riconoscimento, per l'intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall'applicazione della nuova norma (periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico) sarà effettuato dall'INPS.

Il predetto riconoscimento non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 del Decreto Legge n. 726/1984 con il quale il rapporto part-time è stato disciplinato per la prima volta nell'ordinamento italiano.

L'Istituto ricorda che, ai fini dell'accredito dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, rimangono comunque esclusi i periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad esempio, periodi di aspettativa non retribuita). Non essendo tali periodi a conoscenza dell'Istituto, quest'ultimo richiede al lavoratore interessato di presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE) corredata, alternativamente, da attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato alla Circolare n. 74/2021 (Allegato n. 1), ovvero, una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati opera esclusivamente su richiesta del lavoratore interessato ed è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata, alternativamente, da attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato alla Circolare n. 74/2021 (Allegato n. 1), ovvero, una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall'interessato con l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Per contratti di lavoro a tempo parziale "esauriti" si intendono i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che, al 1° gennaio 2021, sono conclusi con cessazione del rapporto o per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente al 1° gennaio 2021.

Il lavoratore con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico può presentare un'unica domanda allegando un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Per i contratti in essere al 01 gennaio 2021 verranno inviate/rettificate le comunicazioni Uniemens come previsto dalla circolare INPS su richiamata.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

Allegato  1 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=10980

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