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CIRCOLARE 11/2021

Copertina

In attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge di delega relativa all’assegno unico familiare (Legge n. 46/2021), il DL n. 79/2021, pubblicato in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, reca “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

In particolare, il Decreto Legge, con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, introduce un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF) e potenzia i vigenti assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi.

Il nuovo assegno unico ha la finalità di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile, e va gradualmente a sostituire alcune precedenti prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie con figli a carico.

Come previsto dalla legge delega n. 46/2021 questa misura avrebbe dovuto vedere la luce il 1° luglio 2021, salvo poi essere rinviata a gennaio 2022. L’avvio era la prima delle novità attese del Family Act, ma i ritardi per l’adozione dei provvedimenti attuativi, accanto al nodo delle risorse disponibili hanno reso necessario adottare una soluzione temporanea. Se nel cronoprogramma iniziale si parlava di una partenza generalizzata dal 1° luglio 2021, il Governo disegna un percorso per tappe, che inizialmente aprirà le porte del nuovo strumento di sostegno di carattere universalistico solo per chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare. Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati ma saranno incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L’articolo 1 del DL n. 79/2021 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sia riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati), mentre gli assegni al nucleo familiare continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

I requisiti

In particolare, è previsto che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare possieda congiuntamente i seguenti requisiti:

  • di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, ovvero il richiedente deve cumulativamente:
    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • economici: il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000,00 euro annui, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013.

I criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo

L’assegno “ponte” viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi ed alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Inoltre, per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50,00 euro.

L’allegato al decreto legge espone la tabella per individuare le soglie ISEE e determinare gli importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli.

In particolare, l’importo dell’assegno temporaneo mensile va da un massimo di 167,50/217,80 euro (a seconda del numero di figli, rispettivamente fino a due figli o almeno tre figli minori) per i nuclei con ISEE fino a 7.000,00 euro, a un minimo di 30,00/40,00 euro per i nuclei con ISEE da 49.900,01 a 50.000,00 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056,00 euro per nucleo e 674,00 euro per figlio.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 79/2021, la domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS ovvero per il tramite degli Istituti di patronato (L. n. 152/2001), secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021 (alla data odierna non ci sono ancora istruzioni in merito da parte dell’istituto).

La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno viene erogato mediante accredito su IBAN del richiedente, ovvero bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Si noti che l’assegno non concorre a formare la base imponibile IRPEF.

Compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
  • le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 46/2021 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita o all’adozione di un minore, “Fondo di sostegno alla natalità”, detrazioni fiscali per figli a carico), nelle more dell’attuazione della medesima legge, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2, DL n. 69/1988.

Se il nucleo familiare varia durante la fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata va presentata entro due mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al reddito di cittadinanza, con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, DL n. 4/2019.

Per la determinazione del reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), DL n. 4/2019, l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

L’articolo 5 del DL n. 79/2021 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sono maggiorati:

  • di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • di euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Nei prossimi giorni verranno pubblicate le modalità e procedure per la presentazione delle domande. La cosa certa è che dovranno essere trasmesse in modalità telematica all’INPS tramite Patronato o utenza personale abilitata.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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