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CIRCOLARE 19/2021

Copertina

Ulteriori congedi parentali per figli affetti da Covid-19, in quarantena o DAD fino al 31.12.2021.

Con questa circolare si vuole portare a vostra conoscenza una novità introdotta i giorni scorsi.

Il Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) reintroduce, fino al 31 dicembre 2021, a favore dei lavoratori dipendenti, i congedi parentali per i figli affetti da Covid-19, in DAD o in quarantena. I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto ad un'indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione.

Eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 per i periodi in oggetto (DAD, infezione da Covid-19 o quarantena dei figli), a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021), possono essere convertiti, su richiesta dell'interessato, nei congedi parentali Covid-19 di cui al DL n. 146/2021.

A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid-19, la fruizione del congedo parentale introdotto dal DL n. 146/2021 non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

Il DL n. 146/2021, all'art. 9, comma 1, dispone che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il successivo comma 2, con riferimento a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, stabilisce che il beneficio in esame spetta a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo in esame può essere fruito in forma giornaliera o oraria (mezza giornata).

Per i periodi di astensione in oggetto è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico della maternità e della paternità) ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In sostanza, la disposizione ricalca quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid-19: stante il tenore della norma, risultano indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto, fermo restando che per il calcolo della retribuzione media giornaliera (RMG cui si applica il 50% per stabilire l'importo giornaliero dell'indennità), il richiamo all'art. 23 del D.lgs. n. 151/2001 implica l'adozione delle medesime modalità di calcolo stabilite per il congedo parentale, con la conseguenza dell'esclusione, ai predetti fini, dell'incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive e dell'adozione di divisori differenziati per impiegati e operai.

Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto da parte di uno dei genitori, alternativamente all'altro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

È espressamente previsto che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo indennizzato (figli minori di 14 anni) ovvero non indennizzato (figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Alla data di predisposizione della circolare non è ancora possibile trasmettere a INPS la domanda in modalità telematica né tramite i patronati. A parere di illustri commentatori sulle riviste specializzate sembra che si potrebbe godere del congedo immediatamente con una comunicazione al datore di lavoro e poi appena rilasciata la procedura on line trasmettere la domanda a INPS per il periodo pregresso. Ad oggi non ci sono le procedure operative per il congedo oggetto della presente circolare.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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