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CIRCOLARE 22/2021

Copertina

Siamo giunti ormai a fine anno e ogni azienda dovrebbe verificare la situazione ferie dei propri dipendenti anche in virtù di quelle programmate nel prossimo mese di dicembre. Da una nostra analisi abbiamo constatato che ci sono alcune posizioni non in regola con la normativa sulle ferie, ignorando i promemoria mensili che le aziende ricevono unitamente alle paghe. Nei prospetti di paga sono evidenziati i contatori con l’evidenza del residuo anno precedente, del maturato, del goduto, del residuo al periodo paga in modo da poter in ogni momento verificare la situazione.

Riepiloghiamo ora quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA GENERALE

Allo scopo di reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore, il nostro ordinamento (art. 2109 del Codice Civile e art. 10 D.lgs. 66/2003) riconosce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per ciascun anno di servizio (artt. 7 e 22 Direttiva CEE n. 88/2003), fermo restando le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (art. 10, comma 1 D.lgs. 66/2003 come modificato dall’art.1 del D.lgs. 213/2004).

Il periodo minimo di quattro settimane (pari a 28 giorni di calendario) non potrà essere indennizzato a causa della mancata fruizione da parte del lavoratore, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni di legge (art. 10, comma 2 Decreto legislativo n. 66/2003) prevedono la facoltà di monetizzare, da parte del datore di lavoro, i periodi di ferie non goduti, solo con riferimento ai periodi residui rispetto la fruizione effettiva delle 4 settimane (Messaggio INPS 79/2003).

Il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite è inoltre sancito dall’art. 36 della Costituzione che può essere derogato solo in casi eccezionali e per particolari esigenze aziendali.

Le ferie costituiscono la terza e più importante pausa nella prestazione lavorativa, dopo i riposi giornalieri e settimanali, il cui periodo di fruizione è generalmente continuativo, predeterminato dai contratti collettivi e può essere proporzionato all’anzianità di servizio.

Un patto, pertanto, che preveda il mancato godimento di ferie, dietro compenso, è nullo o quanto meno annullabile.

È il datore di lavoro normalmente a stabilire il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del prestatore. Qualora il datore di lavoro rifiuti espressamente la concessione delle ferie al prestatore, lo stesso non potrà assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o permessi, in un periodo da lui scelto in modo arbitrario, poiché ciò contrasterebbe con un ordinato e regolare svolgimento dell’attività tecnico-produttiva dell'impresa. Il lasso temporale, infatti, dovrà alternativamente coincidere, o con quello stabilito dall'imprenditore o concordato con le rappresentanze aziendali o preventivamente stabilito all'inizio dell'anno.

Costituirà grave infrazione disciplinare, pertanto, tale da legittimare anche il licenziamento per giusta causa in alcuni casi, il comportamento del lavoratore, che senza autorizzazione del datore di lavoro si assenti per ferie.

VIOLAZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto della maggiorazione del 20%, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 120,00 a € 720,00. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da € 480,00 a € 1.800,00. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da € 960,00 a € 5.400,00 (art. 1, co. 445, L. n. 145/2018; INL, circolare 14 gennaio 2019, n. 2).

Per le violazione relative alla fruizione delle ferie non trova applicazione l’istituto della diffida (art. 13 D.lgs.n. 124 del 2004).

La contrattazione collettiva potrà prevedere un periodo di ferie superiore a 4 settimane, anche se sarà sanzionata solo la violazione del minimo previsto dalla legge (quattro settimane), ed anche un periodo di ferie minore rispetto a quello legale.

Gli ulteriori giorni di ferie spettanti eccedenti le quattro settimane, se previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, potranno essere fruiti anche successivamente ai 18 mesi dalla loro maturazione ed essere oggetto di monetizzazione, salvo eventuali specifiche previsioni di legge o di contrattazione collettiva.

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile la fruizione delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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