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CIRCOLARE 23/2021

Copertina

Con la presente circolare vogliamo porre alla vostra attenzione una particolarità relativa al pagamento delle retribuzioni per far sì che siano considerate nel reddito dell’anno.

L’art. 51, comma 1 del D.P.R. 917/86 Tuir prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 51 si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Tale disposizione costituisce una semplice deroga al principio che retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti. Pertanto, non costituisce un termine entro cui deve essere effettuato un adempimento o un versamento di imposte e/o contributi nei confronti di qualcuno, né a favore dell’Amministrazione finanziaria e neppure ad un privato a fronte di una prestazione, ad esempio il lavoratore. Dunque non è applicabile l’art. 1187 c.c. nella parte in cui prevede la proroga del termine che scade in giorno festivo.

Dello stesso avviso è l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 che, nella parte in cui si citano gli adempimenti di fine anno del sostituto d’imposta, così recita “con riferimento alla data del 12 gennaio, prevista dall’art.48, comma 1, (ora art. 51, comma 1) del Tuir, si precisa inoltre che la stessa non concretizza un termine di prescrizione. Pertanto, in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo”.

Il suddetto principio di cassa allargato si applica anche ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali ad esempio, i compensi agli amministratori. Lo stesso principio non vale per la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del Tuir e nemmeno nei confronti dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014 e ss. mm.

Pertanto, sia ai fini della percezione e quindi, della corretta certificazione, contenente l'ammontare delle somme e dei valori percepiti nel periodo d'imposta da lavoratori dipendenti oppure assimilati, sia ai fini della deduzione dal reddito d’impresa delle somme corrisposte a lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di competenza dell’anno 2021, sarà necessario provvedere al pagamento entro e non oltre il 12 gennaio 2022, in base al principio della cosiddetta "cassa allargato". Se il pagamento avvenisse successivamente al 12 gennaio ci sarebbe l’obbligo di effettuare variazioni in aumento sul modello Redditi. Specularmente ai dipendenti e collaboratori il reddito confluirebbe nell’anno successivo con tutte le variabili relative ai conguagli e al godimento di agevolazioni etc. Da ultimo, si ritiene utile precisare che per i pagamenti effettuati tramite bonifici la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro. Mentre per gli assegni fa fede la data di emissione dello stesso.

Si precisa che in assenza di comunicazioni da parte dell’azienda, lo studio considererà corrisposte entro il 12 gennaio 2022 tutte le retribuzioni elaborate di competenza 2021.

Cogliamo l’occasione per comunicarvi che in occasione delle festività lo Studio sarà chiuso i giorni 24/12/2021, 31/12/2021 e 06/01/2022 mentre verrà osservato il normale orario di lavoro nelle altre giornate.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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