Logo

CIRCOLARE 01/2022

Copertina

NOVITÀ IMPORTANTE

Con la presente circolare vogliamo porre alla vostra attenzione una novità introdotta con la legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, approvata definitivamente alla Camera dei deputati il 14/12/2021, che apporta diverse modifiche al decreto, tra cui l’estensione della comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali. La norma è stata pubblicata in gazzetta Ufficiale il 20/12/2021 e quindi in vigore dal 21/12/2021 ma solamente ieri 11/01/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota 29/2022 in merito.

La norma prevede:
“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

I committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali saranno tenuti, pertanto, a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio per l’avvio della prestazione.

Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21/12/2021 e già concluse, nonché quelle in essere all’11/01/2022 (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18/01/2022. Per quelle decorrenti da oggi 12/01/2022 invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

Con riguardo alla tipologia di rapporti da notificare, posto che non esiste nel nostro ordinamento una tipizzata disciplina del rapporto di lavoro autonomo occasionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha puntualizzato che si tratta dei rapporti riconducibili al lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la comunicazione sia effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.

Proprio tale rinvio, nel silenzio delle istruzioni ministeriali e in ragione delle prime indicazioni che alcune sedi territoriali dell’Ispettorato avevano iniziato a fornire, ha fatto ritenere ad alcuni che l’obbligo, vigente dal 21 dicembre scorso, dovesse essere adempiuto utilizzando i contatti già previsti per i lavoratori intermittenti, e quindi i rispettivi indirizzi email e numero di telefono dedicati.

Nell’attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica) , l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente (gli indirizzi sono allegati alla nota 29/2022) contenente i seguenti dati e senza i quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente;
- dati del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
- ammontare del compenso pattuito.

Le comunicazioni già inviate potranno essere annullate o rettificate in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non applicandosi la procedura di diffida la sanzione minima ammonterà al doppio del minimo o 1/3 del massimo.

In caso di conversione della prestazione in lavoro subordinato a questa sanzione andranno sommate le ulteriori sanzioni attualmente previste dalla norma (maxi-sanzione, sospensione dell’attività in caso del 10% dei lavoratori irregolari sul luogo di lavoro, mancata comunicazione di assunzione, mancata registrazione sul libro unico del lavoro ecc.)

La Nota in oggetto con i recapiti mail dove inviare la comunicazione è reperibile al seguente link o tramite i collegamenti riportati in circolare:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

I nostri servizi

Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

VISITA LA PAGINA

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e per migliorare la tua esperienza online. Chiudendo questo banner o cliccando su OK acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "Cookie".

Cookie