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CIRCOLARE 02/2022

Copertina

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46/2021.

Dal 1° marzo 2022, infatti, entra in vigore l’assegno unico e universale per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.

Con questa circolare cerchiamo di riassumere il più possibile le principali novità e gli adempimenti necessari.

Soggetti beneficiari

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto, l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

○ frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
○ svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
○ sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

○ svolga il servizio civile universale;

- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Nell’interesse del figlio, la misura in esame spetta, in parti uguali, a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 230/2021.

Requisiti

Secondo l’articolo 3 del D.lgs. n. 230/2021, l’assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come precisato con Messaggio INPS n. 4748/2021, nel rispetto dei requisiti sopracitati, l’assegno è riconosciuto a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Come avveniva per i vecchi Assegni per il Nucleo Familiare, l’importo spettante è direttamente correlato alla situazione reddituale ed al numero di componenti il nucleo familiare. La novità riguarda i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 € che riceveranno comunque l’importo minimo dell’assegno spettante. L’importo del nuovo assegno mensile per ogni figlio va da un minino di 50,00 € ad un massimo di 175,00 € (oltre particolari maggiorazioni, es. per disabilità).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

Come specificato dall’INPS con Messaggio n. 4748/2021, la domanda è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni, in possesso delle condizioni di cui al citato articolo 2, possono presentare la domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori, con le medesime modalità, e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

La domanda telematica può essere presentata:

- dal portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda per l’assegno unico deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’assegno temporaneo ex DL n. 79/2021, ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l’assegno unico in automatico.

Decorrenza dell’assegno

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

Erogazione dell’assegno unico

Il comma 4 dell’articolo 6 prevede che l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta - anche successiva - in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si precisa che l’assegno è riconosciuto:

- in caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- in caso di nomina di un tutore/affidatario, nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Con Messaggio n. 4748/2021, l’INPS precisa che il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore possono essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS; la modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

L’Istituto precisa che l’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

○ conto corrente bancario;
○ conto corrente postale;
○ carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
○ libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

- consegna di contante nei confronti del beneficiario della prestazione presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del DL n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Si riporta il link dove si può reperire l’informativa da consegnare ai lavoratori dipendenti predisposta da INPS congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Prestazioni_e_servizi/Assegno_Unico_Univ/Informativa_Assegno_Unico_Universale_lavoratori_dipendenti_e_autonomi.pdf

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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