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CIRCOLARE 06/2022

Copertina

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), all'art. 2, prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore.

Si ritiene che il valore del buono, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorra a formare il reddito anche ai fini contributivi. L'art. 2 del DL n. 21/2022 dispone espressamente che:
"Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Rispetto alla formulazione della norma, si evidenzia, innanzitutto, che il Legislatore stabilisce l'esenzione dalla base imponibile per i "buoni benzina", quindi potenzialmente anche più di uno, di importo complessivo fino a euro 200. Nello specifico, è previsto che il relativo valore, nel limite di euro 200, non concorre alla formazione del reddito in base all'art. 51, comma 3 del TUIR. Quest'ultimo fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, limite che, dal 1° gennaio 2022, è ritornato ad essere di euro 258,23 per periodo d'imposta.

Sembrerebbe, pertanto, che la nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni carburante, che di per sé potrebbero rientrare tra i beni ceduti ai dipendenti contemplati dal comma 3, art. 51 del TUIR soggetti al limite di esenzione di euro 258,23, sia aggiuntiva e cumulabile con tale previsione agevolativa, con la conseguenza che, nel complesso, l'erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di euro 458,23.

A tale proposito sorge il dubbio relativo all'eventuale superamento del valore del buono carburante della soglia di euro 200.

Da parte sua, il comma 3, art. 51 del TUIR prevede che se il valore dei beni ceduti e servizi erogati gratuitamente supera il limite di 258,23 euro, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile. Ci si chiede se l'agevolazione introdotta dall'art. 2 del DL n. 21/2022 specificamente per i buoni carburante operi fino al valore di 200 euro, con la conseguenza che soltanto l'eccedenza, se non imputabile al plafond generico (euro 258,23), debba essere considerata imponibile o se, invece, nell'ipotesi prospettata, l'intero valore del buono risulti imponibile.

Da ultimo, rimane da chiarire se la nuova agevolazione per il buono carburante (esenzione fino a euro 200 per l'anno 2022) trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR. Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che "(...) Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito" senza subordinare l'applicazione dell'esenzione alla condizione che i beni e servizi siano ceduti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti come accade nelle altre ipotesi di prestazioni di welfare aziendale contemplate dall'art. 51, comma 2 del TUIR.

Sul punto (e sulle altre criticità evidenziate), si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, si ritiene consigliabile, ai fini dell'applicazione del nuovo limite di esenzione di euro 200, attribuire i buoni carburante se non alla generalità dei lavoratori almeno a categorie omogenee di lavoratori, ovvero attendere i chiarimenti prima della concessione.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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