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CIRCOLARE 07/2022

Copertina

Con circolari 1/2022 e 05/2022 vi abbiamo esposto il tema della nuova comunicazione obbligatoria preventiva per i lavoratori occasionali. Con questa circolare vi comunichiamo alcuni aggiornamenti importanti.

Nella Nota n. 881 del 22 aprile 2022, l'INL, facendo seguito alla Nota n. 573/2022 con la quale si comunicava l'attivazione della nuova applicazione per effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, rende noto che, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente, verranno mantenute attive le caselle di posta elettronica già indicate con la Nota n. 29/2022. Si ricorda che a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. L'Ispettorato evidenzia tuttavia che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il nuovo applicativo, un efficace monitoraggio degli adempimenti, in ragione delle difficoltà di disporre di un "quadro complessivo" delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Pertanto, l'INL avverte che eventuali verifiche, anche a campione, attuate dagli Uffici competenti, verranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che utilizzino la posta elettronica anziché l'apposito servizio predisposto dal Ministero del Lavoro.

Ricordiamo inoltre che per procedere alla comunicazione tramite l’applicazione bisogna effettuare l’abbinamento del codice fiscale personale all’azienda e la configurazione della stessa nell’applicativo. Consigliamo quindi di non attendere l’ultimo momento per questo adempimento ma di impostare per tempo in modo da poter gestire eventuali problemi di accesso.

L' Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 856/2022, all’interno della quale ha previsto un vademecum sull’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso, prevista dall’articolo 3 del DL n. 12/2002 (convertito con modificazioni dalla L. 73/2002). La maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

Per eventuali dubbi applicativi relativi all’adempimento si rimanda alle Faq pubblicate sui siti istituzionali ed alle circolari precedenti.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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