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CIRCOLARE 08/2022

Copertina

Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, all'art. 31, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l'aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022. L’Inps, con messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, ha fornito le istruzioni per l’esposizione del credito relativo all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti ex articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022, da parte dei datori di lavoro, sul flusso UniEmens. Il messaggio precisa che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione con cui il lavoratore affermi, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”. L’Istituto rimanda a una successiva circolare per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’Inps ai soggetti di cui all’articolo 32, D.L. 50/2022.

Considerato quanto sopra, ad oggi, risultano definiti alcuni punti ma non ancora chiari molti altri applicativi per i quali dobbiamo attendere la circolare INPS richiamata.

Non per tutti il riconoscimento dell’indennità avviene in automatico ma è necessario presentare apposita domanda a INPS tramite Istituti di Patronato. Hanno diritto all’indennità tramite domanda telematica:
- lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 8);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 11). Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021, non essere titolari di trattamenti pensionistici, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo INDENNITÀ 200,00 €
anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 14);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile (art. 32, comma 15). Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti ed essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 32, comma 16).

L'INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l'indennità una tantum di 200 euro:
- ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro (art. 32, comma 1) con la mensilità di luglio 2022;
- ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 32, comma 9);
- ai percettori dell'indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021 (art. 32, comma 10);
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 32, comma 12);
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18) sarà corrisposta nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell'INPS.

Con riferimento ad alcune categorie di beneficiari sopra indicati (percettori di trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, dei lavoratori che hanno percepito le indennità di cui al DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti), l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'indennità una tantum di 200 euro avverrà successivamente al mese di luglio 2022 in quanto l'Istituto attenderà l'invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro così da verificare che quei soggetti non abbiano già ricevuto l'indennità in forza del rapporto di lavoro dipendente.

Per facilitare le aziende clienti invieremo nei prossimi giorni i modelli di autocertificazione da consegnare ai lavoratori dipendenti che teoricamente avrebbero diritto all’indennità oggetto della presente circolare. Specifichiamo inoltre che lo Studio non inserirà l’importo in automatico in quanto requisito essenziale è che il datore di lavoro riceva la dichiarazione del lavoratore. Unitamente alle presenze del mese di giugno 2022 dovrà essere comunicato l’elenco dei lavoratori che hanno sottoscritto l’autocertificazione che dovrà essere conservata in azienda in caso di verifiche.

Ad oggi non è ancora chiaro se l’importo si debba inserire sulle retribuzioni di giugno che si pagano i primi giorni di luglio oppure sulle retribuzioni di luglio che si pagano i primi giorni di agosto; punto ancora da definire è anche la possibilità o meno di erogare l’importo in mensilità successive in caso di ritardo da parte del lavoratore di consegna della dichiarazione.

Abbiamo aspettato i primi chiarimenti ufficiali di INPS per la predisposizione di questa circolare ma purtroppo ci sono ancora vari punti da chiarire.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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