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CIRCOLARE 18/2022

Copertina

Come ben sapete, durante il rapporto di lavoro matura una quota di retribuzione che verrà liquidata al termine del rapporto di lavoro denominata Trattamento di Fine Rapporto o comunemente TFR.

Il TFR maturato può essere accantonato in azienda oppure a scelta del lavoratore versato ad un fondo di previdenza complementare. Nel caso in cui il TFR rimanga in azienda il datore di lavoro dovrebbe accantonare la somma in un fondo in modo da averla disponibile nel momento di risoluzione di un rapporto di lavoro. Sulla quota di TFR accantonato in azienda al 31/12 dell’anno precedente spetta per legge una quota di rivalutazione da accantonare annualmente unitamente alla quota di TFR maturata nell’anno in corso. La rivalutazione si calcola applicando un tasso costituito dal valore fisso dell’1,50% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Come avrete constatato in prima persona, ma anche seguito dalle notizie, l’inflazione sta aumentando e conseguentemente anche l’indice ISTAT di riferimento per il conteggio di cui sopra.

Già lo scorso anno la percentuale di rivalutazione rispetto al passato era nettamente superiore passando da 1,50% del 2020 (tasso minimo) a 4,359238% del 2021.  Il 2022 si prospetta un anno dove l’indice ISTAT sta galoppando e la percentuale di rivalutazione sarà nettamente superiore in quanto il valore di riferimento a ottobre 2022 è già pari a 9,018362%.

Facendo un esempio numerico, per far capire l’entità dell’aumento, possiamo così schematizzare:

  • fondo TFR accantonato € 10.000,00
  • rivalutazione 2020 = € 150,00
  • rivalutazione 2021 = € 438,92
  • rivalutazione a ottobre 2022 = € 901,84

La rivalutazione è un costo per l’azienda che, in queste misure, inciderà notevolmente sul bilancio annuale.

Ricordiamo che il TFR accantonato in azienda deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro oppure anticipato su richiesta del lavoratore. Il lavoratore ha diritto di richiedere una sola volta nel corso del rapporto un’anticipazione del TFR. Se l’azienda è disponibile, possono essere concessi anche più anticipi nel corso del rapporto di lavoro.

La presente circolare è stata predisposta per porre alla Vostra attenzione questo costo che potrebbe essere rilevante.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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