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CIRCOLARE 15/2022

Copertina

Il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all'art. 12, dispone che, per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 600,00.

Viene inoltre riconosciuta per l'anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel predetto limite di euro 600,00, anche alle somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Rispetto alla formulazione della norma, si evidenzia, innanzitutto, che il Legislatore stabilisce, per il solo anno 2022, una deroga al regime previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

Come noto, ai sensi del predetto comma 3, dell'art. 51 è, comunque, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "(...) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."

Si ricorda che il limite di esenzione di euro 258,23 fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23: i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, polizze assicurative extra professionali, ecc.

Al di là dell'importo del limite, dunque, la particolarità di tale regime di esenzione consiste nella previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

Diversamente da quanto previsto per il periodo emergenziale durante il quale era stato stabilito, sia per il periodo d'imposta 2020 che per il 2021, il raddoppio del limite di euro 258,23 previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, si ritiene che l'articolo 12 del DL n. 115/2022, stante la formulazione letterale della norma, introduca un regime fiscale in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR, non soltanto con riferimento al limite di esenzione (che risulta per il 2022 pari a euro 600,00), ma soprattutto con riferimento all'ulteriore previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

In altre parole, per l'anno 2022, in caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a euro 600,00 non dovrebbe essere assoggettato l'intero valore ma esclusivamente l'eccedenza rispetto al limite di esenzione.

Preme segnalare che la predetta impostazione risulta avvalorata da quanto riportato nel Dossier - Schede di lettura - di accompagnamento al DL n. 115/2022, rinvenibile sul sito del Senato.

Oltre alla definizione di un nuovo limite di esenzione, il DL n. 115/2022 interviene ampliandone l'ambito oggettivo di applicazione. L'art. 12 dispone infatti che: "Limitatamente al periodo d'imposta 2022, ...., non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00."

Pertanto per il periodo d'imposta 2022, entro il nuovo limite di euro 600,00, possono essere considerate esenti da imposizione fiscale anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Infine, facendo sempre riferimento alla formulazione letterale della norma, la quale prevede genericamente che non concorrono a formare il reddito: "[...] il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale [...]",

un aspetto rispetto al quale, risulterebbe opportuno avere indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicabilità dell'agevolazione (esenzione fino a euro 600,00 per l'anno 2022) anche nell'ipotesi in cui il bene o il servizio nonché la somme erogata o rimborsata per il pagamento delle utenze domestiche vengano riconosciuti ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR.

Da ultimo, preme ricordare che alla nuova previsione si affianca quanto già contemplato dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), il quale prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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