Logo

CIRCOLARE 12/2022

Copertina

Dal 1° settembre per attivare il lavoro agile nelle aziende è necessario stipulare gli accordi individuali con i lavoratori, che disciplinano lo svolgimento della prestazione fuori ufficio. Dal 1° settembre 2022 si ritorna alla disciplina del lavoro agile prevista dalla legge 81/2017 e non sono più concesse le agevolazioni del periodo emergenziale. Non basterà più la comunicazione unilaterale dell'azienda ai lavoratori per attivare lo smart working: serve un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale indicare termini e condizioni dello svolgimento in modalità agile della prestazione. Né sarà sufficiente aver stipulato un accordo collettivo aziendale sul lavoro agile. Le aziende che non hanno siglato gli accordi individuali, dunque, dovranno tornare al lavoro in presenza o procedere alle necessarie intese con i lavoratori. Del periodo emergenziale, resta la comunicazione semplificata degli accordi al ministero del Lavoro.

Lo scorso 20 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 122 del 4 agosto 2022, di conversione del DL n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) che modifica, tra l'altro, la normativa sul lavoro agile. In particolare, l'articolo 41-bis del suddetto testo normativo va a modificare il primo comma dell'articolo 23 della Legge n. 81/2017, stabilendo che a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, vengono stabilite le modalità di comunicazione e, in particolare, viene fornito il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile, in attuazione del citato articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.

Come in precedenza specificato, l'unica semplificazione introdotta in sede di conversione del DL n. 73/2022 è quella relativa alla possibilità di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni rese in modalità agile, secondo modalità individuate con il citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, senza più la necessità di allegare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori (accordi che, però, al contempo, tornano a essere necessari per l'attivazione del lavoro agile).

Come ha precisato il ministero del Lavoro nella nota diffusa venerdì 26 agosto, la comunicazione al ministero deve essere effettuata dalle aziende entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale. In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Preme poi ricordare che, in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del Lavoro, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato).

Inoltre, ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, il datore di lavoro è tenuto a conservare l'accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Si ricorda che per una corretta gestione dell’adempimento bisogna predisporre oltre all’accordo individuale anche una policy aziendale.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

I nostri servizi

Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

VISITA LA PAGINA

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e per migliorare la tua esperienza online. Chiudendo questo banner o cliccando su OK acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "Cookie".

Cookie