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CIRCOLARE 16/2022

Copertina

L'articolo 18 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, ha previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti di importo pari a 150 euro che dovrà essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. La circolare INPS 116/2022 ed il successivo messaggio 3806/2022 hanno chiarito le relative modalità applicative.

  1. Soggetti interessati e requisiti

I lavoratori interessati sono i lavoratori dipendenti anche somministrati, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legge (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Tali lavoratori (anche a tempo parziale) devono essere in forza nel mese di novembre 2022.

I datori di lavoro interessati sono sia i datori pubblici che privati.

Ulteriore requisito richiesto (comma 1 dell'articolo 18) consiste nell'avere percepito "nella competenza del mese di novembre 2022", una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Attenzione: per espressa previsione della norma (articolo 18 co. 2), l'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (ad esempio cassa integrazione a zero ore, congedi, ecc.).

  1. Problematiche connesse

L’erogazione del bonus presenta alcune criticità che di seguito si evidenziano:

A) La erogazione dei ratei di tredicesima o quattordicesima con frequenza mensile, influisce o meno sulla valutazione del limite di retribuzione imponibile "di competenza" del mese di novembre 2022 pari a euro 1.538?

L'importo di 1.538 euro deriva dalla suddivisione in tredicesimi dell'importo complessivo di euro 20.000 annui (20.000/13 mensilità = 1.538,46). Tale interpretazione è confermata anche dall'articolo 19 successivo relativo alla indennità erogata a pensionati ed altre categorie di soggetti (che parla, appunto, di reddito complessivo pari ad euro 20.000) e dalla relazione tecnica allegata al decreto.

B) Per i rapporti cessati e iniziati nel corso del mese di novembre (ad esempio lavoratore che cessa nel mese di novembre con il datore A ed inizia, sempre nello stesso mese di novembre, altro rapporto di lavoro dipendente con il datore B) quale datore di lavoro dovrà erogare il bonus? E nel caso il lavoratore fosse contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro?

La norma testualmente parla di indennità "riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022". Il comma 3 dell'articolo 18 a sua volta espressamente recita che il bonus spetta ai lavoratori dipendenti "una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro".

Pertanto l’indennità sarà erogata dal solo datore di lavoro al quale il lavoratore presenterà la dichiarazione prevista dal co. 1 dell'articolo 18. Tale soluzione si applica anche al caso di rapporti lavorativi intrattenuti dal lavoratore con più datori (conferma circolare INPS 116/2022).

C) La norma parla di "retribuzione imponibile" con riferimento alla valutazione del limite di euro 1.538 riferito al mese di novembre. Cosa si intende?

Tale problematica era stata sollevata anche nel dossier redatto dai servizi parlamentari a commento della norma ma la circolare INPS 116/2022 ha chiarito che tale limite deve intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anche nelle ipotesi in cui nel mese di novembre vi sia copertura figurativa parziale.

Attenzione: nella valutazione del limite imponibile di cui sopra devono essere considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell'articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017 (riduzione di venti punti percentuali IVS sulla quota premiale per le aziende che coinvolgono i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

Come anticipato l'indennità è dovuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. In tal caso il rispetto del limite degli euro 1.538 deve essere valutato in relazione alla retribuzione teorica del mese.

Attenzione: la copertura INPS deve essere integrale pertanto è esclusa l'erogazione del bonus quando la retribuzione risulti azzerata per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'Istituto (es. aspettativa non retribuita).

  1. La dichiarazione

Nel messaggio INPS n. 3806 del 20 ottobre 2022 è stato fornito una fac-simile della dichiarazione che il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro.

Riportiamo di seguito la dichiarazione con alcune implementazioni in mancanza della quale il datore non è tenuto ad erogare il bonus.

  1. Come si recupera l'indennità?

Come di consueto il recupero del bonus da parte del datore di lavoro si effettua in sede di denuncia contributiva mensile Uniemens (la denuncia è quella di competenza del mese di novembre 2022).

 

Per facilitare le aziende clienti alleghiamo alla presente la dichiarazione da consegnare ai lavoratori dipendenti.

Specifichiamo inoltre che lo Studio considera raccolte dall’azienda cliente tutte le dichiarazioni con i requisiti per il bonus ed inserirà l’importo in automatico, quando spettante, nella paga di novembre. Unitamente alle presenze del mese di novembre 2022 dovrà essere comunicato l’elenco dei lavoratori che NON hanno sottoscritto la dichiarazione o sottoscritta ma non hanno barrato tutte le 4 opzioni (non inviate le singole dichiarazioni allo studio in quanto devono essere conservate in azienda).

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                       STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

 

EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA INDENNITA’ UNA TANTUM PARI A 150 EURO DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.L. N. 144/2022

 

DICHIARAZIONE DI NON ESSERE TITOLARE DELLE PRESTAZIONIDI CUI ALL’ART. 19, COMMI 1 E 16 DEL D.L. N. 144/2022

 

Premesso che

 

  • l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 23/09/2022 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile relativa alla competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge;
  • l’articolo 18, comma 2 del citato decreto-legge ha previsto che l’indennità sia erogata al lavoratore anche nelle ipotesi in cui la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 risulti azzerata in virtù di assenze con riferimento alle quali è previsto l’accredito della contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps (ad esempio, eventi di cassa integrazione guadagni con sospensione totale dell’attività lavorativa, o eventi di congedo parentale), a condizione, in tale circostanza, che la retribuzione teoricamente spettante al lavoratore in mancanza dei predetti eventi rispetti il limite di 1.538 euro;
  • l’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nello stesso mese il rapporto di lavoro sussista, e previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del DL n. 144/2022;
  • l’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

 

io sottoscritto/a _________________________________

codice fiscale _________________

 

dipendente dell’azienda ________________________________________________________________

 

DICHIARO:

 

[_] di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a   carico   di   qualsiasi   forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

[_] di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

[_] in caso di rapporto di lavoro part-time, di non essere titolare di altri (contestuali) rapporti di lavoro, ovvero di essere titolare di altri rapporti di lavoro e di non consegnare la presente dichiarazione ad altri datori di lavoro, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

[_] di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

   

Data: __ /11/2022

 

 

Nome e Cognome:      ________________________________

Firma _____________________________

 

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Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

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