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CIRCOLARE 01/2023

Copertina

Con la presente circolare vogliamo porre alla Vostra attenzione alcune novità in vigore nel 2023 di interesse comune. Per semplificare la lettura e non rischiare di tralasciare temi di vostro interesse esporremo le novità a punti.

 

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI

L'articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 per i premi di produttività erogati nell'anno 2023.

In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 10% (ridotta dalla Legge di Bilancio in esame al 5%) sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

Per beneficiare di tale riduzione è necessaria la stipula di apposito accordo sindacale.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

l comma 281 della Legge di Bilancio 2032 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l'analoga norma in vigore nel 2022, ma innovandola sostanzialmente.

La nuova formulazione, infatti, prevede che l'esonero a favore del dipendente sia pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Si attendono ora le indicazioni dell'INPS per la piena operatività della misura, non ritenendo immediatamente applicabile la stessa secondo le indicazioni da ultimo fornite con il Messaggio n. 3499/2022.

 

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all'esonero previsto dall'articolo 8 del DL n. 4/2019 per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ed è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per la fruibilità dello stesso, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

 

PROROGA INCENTIVI UNDER 36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020.

L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per la fruibilità dell'esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

 

PROROGA INCENTIVI DONNE SVANTAGGIATE

Con il comma 298, la Legge di Bilancio2023 estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. "svantaggiate", l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020.

L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per la fruibilità dell'esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (Ex. Voucher)

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese. Le novità verranno approfondite in una successiva circolare di prossima pubblicazione.

 

CONGEDO PARENTALE

La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30% all'80% in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese), da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità (capo III, D.Lgs n. 151/2001) o di paternità (capo IV, D.Lgs n. 151/2001) sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

 

QUOTA 103

La Legge di Bilancio 2023 introduce, in via sperimentale, per il 2023, un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile che si aggiunge, quindi, come possibilità alternativa a quelle vigenti.

I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l'applicazione delle norme previste dalla novella in esame.

A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103).

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, è previsto che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possano essere cumulabili gratuitamente.

Per la verifica dei requisiti rivolgersi a un Patronato o all’ente previdenziale.

 

OPZIONE DONNA

La misura prevista dall'art. 16 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, viene prorogata, ma con un incremento dell'età pensionabile.

Infatti, per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistere, "al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti";
  • avere "una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%";
  • essere "lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29637". Per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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