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CIRCOLARE 07/2018

All’ordine dei Medici sono giunte diverse segnalazioni conseguenti la diffusione di notizie e circolari sull’invalidità della prognosi attribuita al giorno precedente alla redazione del certificato di malattia che hanno motivato una richiesta ufficiale all’INPS nazionale.

La risposta pervenuta dall’INPS conferma che, nella “maschera” del certificato telematico è possibile imputare se la visita è stata eseguita in ambulatorio o al domicilio del paziente; solo nel caso della visita domiciliare l’Istituto ammette la “copertura” del giorno precedente: l’istituto richiama e conferma le indicazioni fornite con le circolari Inps n. 63 del 7 marzo 1991 (punto 1) e n. 147 del 15 luglio 1996 (punto 3). Si ribadisce che solo in caso di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere (come precisato nelle suddette circolari cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti) la sussistenza dello stato morboso e la relativa copertura previdenziale di malattia, anche dal giorno precedente alla data di redazione del certificato medesimo.

Le citate circolari del 1991 e 1996, infatti, si riferivano al periodo in cui la redazione era esclusivamente cartacea, e non era possibile identificare con certezza se la visita era stata domiciliare o ambulatoriale. Da questo derivava pertanto, una “tolleranza” dell’istituto sul giorno precedente alla redazione della certificazione.

Considerato quanto sopra si richiede di prestare massima attenzione quando viene emessa la certificazione medica. Nel caso in cui il proprio medico non sia disponibile (fuori orario visite, ferie, malattia….), recarsi tempestivamente in PS o alla Guardia Medica per il rilascio della certificazione (fare attenzione in caso di continuazione che vengano riportate le date corrette).

Nelle ipotesi, infine, di lavoratori turnisti qualora l’evento di malattia si manifesti in orario successivo alla chiusura dell’ambulatorio medico, il lavoratore, ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia dell’Inps, dovrà necessariamente rivolgersi ad una Struttura pubblica di continuità assistenziale per il rilascio della certificazione attestante l’incapacità temporanea al lavoro.  Qualora ciò non fosse possibile, per motivi giustificati e da documentare adeguatamente, il lavoratore medesimo potrà farsi rilasciare la certificazione di malattia dal medico curante il giorno successivo all’inizio dell’evento.

Si fa presente a tutti i lavoratori dipendenti del rischio che possa non venire rimborsato un giorno di malattia in caso di comportamento difforme a quanto sopra descritto.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

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Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

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