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CIRCOLARE 09/2023

Copertina

Con la presente circolare si ricorda i gentili clienti che se gli aventi diritto all’Assegno Unico Universale (Nuovo Assegno per il Nucleo Familiare dal 2022) non presentano l’ISEE 2023 aggiornato entro il 30 giugno 2023 perderanno il diritto agli arretrati.

Riepiloghiamo i dettagli dell’adempimento qui in seguito.

La Circolare INPS n. 41/2023, in applicazione della regola generale contenuta nell'articolo dall'articolo 6, co. 2, del decreto legislativo n. 230/2021, ha reso noto che il termine della presentazione dell'ISEE aggiornato per avere diritto al conguaglio e ad eventuali arretrati sugli importi di assegno unico spettanti, scade il 30 giugno 2023.

I soggetti interessati alla presentazione dell'ISEE aggiornato entro il 30 giugno 2023 sono gli aventi diritto a tale prestazione che non vogliono perdere il diritto alla percezione degli arretrati dell'assegno unico universale per l'anno 2023. Si ricorda che la domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l'INPS ha reso noto che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'INPS continuerà a erogare d'ufficio l'assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

L'importo dell'assegno unico e universale (AUU) si determina sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. In particolare per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo; per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione. In caso di assenza di ISEE, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi (articolo 4 co. 9 del decreto legislativo 230/2021). Nel messaggio 4748/2021 l'INPS ha precisato che, in tale caso, occorre

distinguere:

- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;

- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a euro 43.240 euro (soglia rivalutata per l'anno 2023): la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Tale regola va integrata con l'altra secondo cui, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo: "Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente". Questa ultima disposizione fa eccezione alla regola generale che stabilisce la validità della DSU per un solo anno. In tal modo anche coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell'anno, possono fare riferimento all'ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

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