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CIRCOLARE 10/2023

Copertina

Con la presente circolare si vuole riprendere l’istituto dei permessi per i disabili spiegando le caratteristiche e la relativa fruizione.

 

La legge riconosce ai lavoratori disabili gravi e ai loro familiari il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di permessi retribuiti o di congedi per la cura e l’assistenza del disabile. Lo stato di gravità della minorazione è accertato da apposita commissione ASL.

 

Il D.Lgs. 105/2022 ha modificato l'art. 33, c. 3, L. 104/1992, stabilendo che i 3 giorni di permesso mensile indennizzato per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. È stato cioè eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento ai permessi in questione.

La normativa vigente conferma il diritto ai permessi non solo ai coniugi ma anche ai componenti di un'unione civile e per i conviventi di fatto. L'assistenza al disabile con fruizione dei 3 giorni di permesso spetta poi a parenti o affini entro il 2° grado (sono compresi quindi fratelli, nonni, nipoti o anche cognati ecc.). La richiesta della fruizione dei 3 giorni di permesso, in quanto lavoratori dipendenti, dovrà essere alternativa gli uni con gli altri. Il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado (es. nipote e zii, zii del coniuge ecc.) della persona con disabilità in situazione di gravità, solo però in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età.

L'Inps, con circolare 4 aprile 2023, n. 39, conferma la possibile contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all'art. 33, c. 6, L. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo art. 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza. Si ritiene che, trattandosi di distinti e autonomi periodi di permesso, i giorni possano anche coincidere, anche in relazione alla finalità: ad es. il disabile lavoratore chiede il permesso in una giornata per svolgere delle terapie e il familiare fa lo stesso per accudirlo e assisterlo.

Ai sensi dell'art. 33, c. 3, L. 104/1992 il lavoratore subordinato che richiede i permessi ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

I 3 giorni di permesso mensile sono frazionabili ad ore sulla base della seguente formula di calcolo (INPS, msg. 16866/2007):

 

          orario normale settimanale

--------------------------------------------------------     x 3 = ore mensili fruibili

numero dei giorni lavorativi settimanali

 

Esempio: nella situazione di un orario di 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi il risultato è uguale a 24 ore mentre se il medesimo orario di 40 ore settimanali è su 6 giorni lavorativi il risultato è uguale a 20 ore.

 

I 3 giorni al mese devono essere riproporzionati in base alla effettiva prestazione nel mese come nel part time verticale.

 

          orario part-time settimanale

--------------------------------------------------------     x 3 = giorni mensili fruibili

orario settimanale a tempo pieno da CCNL

 

Esempio: lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/38) X 3= 1,42

che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

 

Se il lavoratore fruisce dei permessi orari o giornalieri per sé stesso, perché disabile grave, può cumularli col godimento di ulteriori 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare portatore di handicap grave (INPS, msg. 24705/2011).

Il permesso giornaliero fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di 2 giorni solari, in caso per es. di lavoro notturno (Inps, msg. 3114/2018).

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

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