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CIRCOLARE 11/2023

Copertina

Con la presente circolare si vuole porre alla vostra attenzione l’aumento retributivo previsto già a decorrere dal mese di giugno 2023 per i lavoratori ai quali si applicano i CCNL Metalmeccanica Industria e CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria.

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste l’aumento retributivo.

 

CCNL Metalmeccanica Industria

Con riferimento al CCNL 5 febbraio 2021 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, successivamente modificato ed integrato relativamente ad alcuni istituti contrattuali, le Parti hanno stabilito degli incrementi retributivi. Infatti, l’accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021 ha confermato che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, 2022, 2023 e 2024), è previsto l’adeguamento dei minimi tabellari (nonché dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai minimi stessi.

In attuazione di tale previsione, in data 16 giugno 2023 tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIM – CISL, FIOM – CGIL, UILM – UIL è stato sottoscritto l’apposito Verbale di incontro con cui le Parti hanno definito, sulla base dell’IPCA reso noto dall’ISTAT con il Comunicato del 7 giugno 2023, le tabelle (con validità dal 1° giugno 2023):

O dei minimi tabellari;

O dell’indennità di trasferta;

O dell’indennità di reperibilità.

Come reso noto da Federmeccanica, con Circolare del 16 giugno 2023, sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2022, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” e risultata pari al 6,6% come comunicato dall’ISTAT, sono stati definiti gli incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2023.

Gli aumenti mensili dal 1° giugno 2023, convenuti nell’incontro del 16 giugno 2023, come riportati nei volantini delle OO.SS. e come calcolati redazionalmente dalla stampa specializzata, risultano i seguenti.

 

Livello

Aumenti (Quota IPCA 2022) da 06/2023

A1

162,21

B3

158,41

B2

141,90

B1

132,26

C3

123,40

C2

115,22

C1

112,83

D2

110,45

D1

99,60

 

Dal momento che la quota relativa all’IPCA 2022 è risultata superiore alla 3a tranche di giugno 2023 degli incrementi retributivi complessivi di cui all’Accordo 5 febbraio 2021, i nuovi importi del minimo tabellare mensile, dal 1° giugno 2023, sostitutivi, a tutti gli effetti, di quelli previsti nella tabella dei minimi tabellari del testo del CCNL 5 febbraio 2021, risultano i seguenti.

 

Livello

Minimi retributivi da 06/2023

A1

2.619,93

B3

2.558,63

B2

2.291,85

B1

2.136,25

C3

1.993,04

C2

1.860,97

C1

1.822,43

D2

1.783,90

D1

1.608,67

 

Come detto, sulla base dell’indice IPCA è stato effettuato anche l’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, i cui importi dal 1° giugno 2023 risultano i seguenti.

 

Indennità di trasferta da 06/2023

Tipologia

Importo

Quota per il pasto meridiano o serale

12,41

Quota per il pernottamento

21,65

Trasferta intera

46,47

 

Con le stesse modalità utilizzate per il calcolo dei minimi contrattuali, è stata adeguata a decorrere dal 1° giugno 2023 l’indennità di reperibilità, i cui importi risultano i seguenti.

 

Livello

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1 – D2- C1

5,32

8,01

8,65

34,61

35,25

37,94

C2 – C3

6,34

9,95

10,67

41,65

42,37

45,98

B1 o superiore

7,28

11,98

12,61

48,38

49,01

53,71

 

 

 

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485,00 € onnicomprensiva.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio mettere a disposizione entro il 1° giugno di ogni anno strumenti di welfare ai propri lavoratori dipendenti per un ammontare pari a 200,00 €. L’importo non è monetizzabile e dovrà essere utilizzato, dagli stessi lavoratori, entro il 31 maggio dell’anno successivo.

 

CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria (CONFAPI)

Nell’ambito del CCNL 26 maggio 2021 per i dipendenti addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, le Parti hanno stabilito degli incrementi retributivi. Infatti, l’ipotesi di accordo del 26 maggio 2021 ha ribadito che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, 2022, 2023 e 2024), è previsto l’adeguamento dei minimi contrattuali (nonché dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai minimi stessi.

In attuazione di tale previsione, in data 16 giugno 2023 UNIONMECCANICA - CONFAPI, FIM – CISL, FIOM – CGIL, UILM – UIL hanno sottoscritto l’apposito Verbale di accordo per la definizione, sulla base dell’IPCA reso noto dall’ISTAT con il Comunicato del 7 giugno 2023, delle tabelle (con validità dal 1° giugno 2023):

O dei minimi tabellari;

O dell’indennità di trasferta;

O dell’indennità di reperibilità.

Gli aumenti mensili dal 1° giugno 2023, convenuti dalle Parti con l’intesa del 16 giugno 2023, risultano i seguenti.

 

Livello

Aumenti (Quota IPCA 2022) da 06/2023

9 - 9Q

172,89

8 – 8Q

155,47

7

142,96

6

133,25

5

124,28

4

116,02

3

111,20

2

100,22

1

90,75

 

Dal momento che la quota relativa all’IPCA 2022 è risultata superiore alla 3a tranche di giugno 2023 degli incrementi retributivi complessivi di cui all’Ipotesi di accordo 26 maggio 2021, i nuovi importi del minimo tabellare mensile, dal 1° giugno 2023, sostitutivi, a tutti gli effetti, di quelli previsti nella tabella dei minimi tabellari del testo del CCNL 26 maggio 2021, risultano i seguenti.

 

Livello

Minimi retributivi da 06/2023

9 - 9Q

2.792,49

8 – 8Q

2.511,01

7

2.309,01

6

2.152,24

5

2.007,35

4

1.873,93

3

1.796,07

2

1.618,77

1

1.465,75

 

Come già anticipato, sulla base dell’indice IPCA è stato effettuato anche l’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, i cui importi dal 1° giugno 2023 risultano i seguenti.

 

Indennità di trasferta da 06/2023

Tipologia

Importo

Quota per il pasto meridiano o serale

12,42

Quota per il pernottamento

22,59

Trasferta intera

46,47

 

Con le stesse modalità utilizzate per il calcolo dei minimi contrattuali, è stata adeguata a decorrere dal 1° giugno 2023 l’indennità di reperibilità, i cui importi risultano i seguenti.

 

Livello

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

1 - 2 - 3

5,32

8,01

8,65

34,61

35,25

37,94

4 - 5

6,34

9,95

10,67

41,65

42,37

45,98

5 o superiore

7,29

11,98

12,61

48,43

49,06

53,75

 

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485,00 € onnicomprensiva.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio mettere a disposizione entro il mese di febbraio di ogni anno strumenti di welfare ai propri lavoratori dipendenti per un ammontare pari a 200,00 €. L’importo non è monetizzabile e dovrà essere utilizzato, dagli stessi lavoratori, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

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