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CIRCOLARE 15/2023

Copertina

Con la presente circolare si ritorna sul tema del congedo parentale che come già anticipato nella nostra circolare 01/2023 è variato nell’ultimo anno.

La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato il primo comma dell’art. 34 del T.U., prevedendo, in alternativa tra i genitori, limitatamente ad un periodo non superiore ad un mese ed entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento - un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale dal 30% all’80%.

Per espressa previsione normativa la disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 (co. 359, art. 1, legge n. 197/2022).

L’elevazione all’80% dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). Di conseguenza, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente (INPS, circ. n. 45/2023).

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Inoltre, la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Considerato che la domanda da presentare a INPS non prevede questa opzione, il lavoratore consegnerà al proprio datore di lavoro, unitamente alla copia della domanda presentata a INPS anche un’autocertificazione di possedere i requisiti previsti per beneficiare dell’incremento del trattamento economico. Il fac-simile di autocertificazione viene inviato a mezzo mail alle aziende clienti.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

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