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CIRCOLARE 16/2023

Copertina

Con la presente circolare si ritorna sul tema dei fringe benefit ai dipendenti tenendo però evidenza delle ultime novità normative.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale, introdotto dall'art. 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito nel limite complessivo di euro 3.000.

Di assoluto rilievo risultano essere le indicazioni dell'Agenzia circa l'ambito di applicazione del regime fiscale agevolato. In particolare il limite di esenzione di euro 3.000 è riconosciuto non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in misura intera, pertanto senza riproporzionamento, a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, fissata in via generale dal comma 3, art. 51 del TUIR in euro 258,23, è dunque elevata ad euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Come si ricorderà per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della misura in esame, l'analisi letterale della norma portava a considerare quali potenziali beneficiari i " lavoratori dipendenti (....)", dunque, i titolari di reddito di lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E, chiarisce che il regime agevolato si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonchè ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

L'ulteriore requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di "figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2" del TUIR, dunque, di figli fiscalmente a carico.

A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;

superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

L'Agenzia ricorda che ai sensi dell'art. 12, comma 4-ter del TUIR, fermo restando il rispetto dei predetti criteri reddituali, i figli si considerano fiscalmente a carico indipendentemente dalla fruizione per gli stessi delle detrazioni che, dal periodo d'imposta 2022, sono limitate ai figli di età pari o superiore a ventuno anni.

A riguardo l'Agenzia fornisce importanti conferme che rispondono ai dubbi via via sollevati in relazione ai quali si erano date delle indicazioni di massima. In particolare, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, pertanto trattandosi di agevolazione spettante per il solo anno 2023, la verifica riguardo il superamento o meno della soglia di esenzione deve essere effettuata al 31 dicembre 2023;

Ciò implica che, nell'eventualità di una variazione di tale condizione nel corso dell'anno, il sostituto d'imposta potrebbe trovarsi a dover riconsiderare quanto riconosciuto al lavoratore sotto forma di beni, servizi e rimborsi di spese per utenze domestiche alla luce della nuova situazione soggettiva comunicata dal lavoratore interessato. In tal caso, chiarisce l'Agenzia, il sostituto d'imposta potrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori. L'Agenzia, infatti, precisa che l'agevolazione deve essere riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Il figlio si considera fiscalmente a carico di entrambi i genitori anche nel caso in cui questi ultimi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, si siano accordati per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

I fringe benefits, intesi come beni e servizi nonché, per il 2023, le somme per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Attenzione alla doppia soglia di esenzione in vigore per il periodo d'imposta 2023: l'Agenzia conferma che, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Decreto Lavoro, per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina generale fissata dal comma 3, art. 51 del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, se di valore non eccedente la soglia annua di euro 258,23, senza la possibilità di includere le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Resta ferma, in ogni caso, la regola generale prevista dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite-soglia (pari a euro 258,23 ovvero a euro 3.000), il datore di lavoro deve assoggettare fiscalmente e previdenzialmente l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

 

Cogliamo l’occasione di questa circolare per ricordarvi l’ambito oggettivo oggetto dell’agevolazione. Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:

  • beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
    • i buoni acquisto;
    • i buoni carburante;
    • i cesti natalizi;
    • i premi per assicurazioni extra-professionali;
    • il cellulare ad uso privato;
    • i generi in natura prodotti dall'azienda, ecc.;
  • somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

 

Riguardo all'ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale agevolato, l'Agenzia riprende quanto chiarito nella relazione illustrativa ricordando che la norma "produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell'imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi". In altre parole, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 5%, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate, rimandando a quanto già indicato con la Circolare n. 28/E del 2016, par. 3  ricorda che la sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente detassabili, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.

 

In conclusione, l'Agenzia evidenzia come il regime dell'art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all'anno di imposta 2023, rappresenti un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall'art. 1, comma 1 del DL n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza").

Ne consegue che al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

 

Per espressa previsione del comma 3 dell'art. 40, l'applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore "(...) al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli."

Riguardo alla forma della predetta dichiarazione l'Agenzia delle Entrate ritiene, non essendone prevista una specifica da parte della norma, possa essere sufficiente una "mera dichiarazione", con indicazione dei figli fiscalmente a carico, da effettuarsi "secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore".

In ogni caso è necessario conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In mancanza della dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione non è applicabile.

 

Il lavoratore è, altresì, tenuto a comunicare "prontamente" il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla presentazione della dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2023). In tal caso, precisa l'Agenzia, il sostituto d'imposta recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Attenzione va posta alla dichiarazione a carico del datore di lavoro in quanto l'ultimo periodo del comma 1, art. 40, dispone che: "I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti." A riguardo l'Agenzia conferma la previsione secondo la quale, in presenza delle RSU, il beneficio va riconosciuto dal sostituto d'imposta dopo l'effettuazione dell'informativa, tuttavia, riguardando l'intero periodo d'imposta 2023, lo stesso può essere riconosciuto "anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta."

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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