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CIRCOLARE 17/2023

Copertina

Con la presente circolare si vuole porre alla vostra attenzione un nuovo adempimento per le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati (sia con contratto a tempo determinato che indeterminato). La scadenza di tale adempimento è il 17/12/2023 ma capiamo meglio cosa bisogna fare (per le aziende con più di 250 lavoratori la scadenza era 15/07/2023). Rientrano nell’ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati coloro che esercitano la propria attività in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente oppure coloro che adottano i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti dal D.lgs. 231/2001.

La materia del whistleblowing era già disciplinata nel nostro ordinamento dalla Legge n. 179/2017, tuttavia, la Direttiva (UE) 2019/1937 ha dettato disposizioni volte ad uniformare le normative nazionali per introdurre uno standard minimo di tutela per i "whistleblowers", garantendo anche la possibilità di segnalare le violazioni in modo anonimo.

In Italia, il decreto di recepimento ha introdotto molteplici novità riepilogate nella seguente tabella:

Oggetto

Principali modifiche

Soggetti tutelati

Il D.Lgs. 24/2023 ha esteso le tutele a tutti i soggetti che segnalano e anche ai c.d. facilitatori (art. 3).

Ambito di applicazione oggettivo

Viene specificatamente prevista la protezione delle persone che segnalano violazioni (definite dall'art. 2) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

L'ambito di applicazione è notevolmente ampliato, con alcune esclusioni specificate espressamente nel Decreto stesso (art. 1).

Adozione di un sistema di whistleblowing

Non solo nel settore pubblico, viene considerevolmente esteso in quello privato (art. 2).

Procedura: canali di segnalazione

Vengono previsti plurimi canali di segnalazione (interni, esterni e pubblici). Sono rafforzate le competenze dell'ANAC (capo II).

Tutele

Maggiormente dettagliate (capo III).

Sanzioni

Maggiormente specificate (art. 21).

Per evitare sanzioni le aziende devono attuare un sistema che permette: ai lavoratori (ivi compresi i tirocinanti, i somministrati), ai collaboratori, ai consulenti e professionisti autonomi, alle persone con funzioni di amministrazione e/o  direzione e/o controllo e/o vigilanza e/o rappresentanza, di segnalare le condotte e i fatti illeciti, commessi nel contesto lavorativo.

Il sistema deve prevedere 3 modalità:

  • canale di segnalazione con mezzi informatici
  • canale di segnalazione scritta
  • canale di segnalazione orale

L’interessato può segnalare atti e/o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano:

  • attività di corruzione
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
  • illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione previste.

Non sono ammesse segnalazioni relative a fatti di natura personale.

Deve essere garantita la massima riservatezza delle informazioni nel rispetto del GDPR 679/2016 e la tutela del segnalante.

Ma chi deve gestire queste segnalazioni? Cerchiamo ora di capirlo…

L’azienda deve nominare il soggetto, interno o esterno che dovrà gestire la segnalazione il quale dovrà dare una prima risposta al segnalante entro 7 giorni dalla segnalazione e, successivamente, entro il termine massimo di 3 mesi, sullo stato della segnalazione. Possono essere nominati anche più soggetti.

L’azienda è tenuta ad informare tutti i destinatari del sistema WHISTLEBLOWING attuato, e indicare da chi è costituito l’Ufficio Gestorio.

Qualora siano presenti RSA e Rappresentanze Sindacali è necessario informare anche le medesime.

 

Attenzione per chi non adempie in quanto il sistema prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniare:

Da € 10.000,00 a € 50.000,00 al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • Mancata istituzione dei canali di segnalazione;
  • Mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • Adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
  • Mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • Comportamenti ritorsivi;
  • Ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • Violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

 

È prevista anche una sanzione da € 500,00 a € 2.500,00 che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

 

Nel caso in cui le aziende clienti siano interessate a gestire l’adempimento con un software specifico, siamo a disposizione per mettervi in contatto con l’incaricato di riferimento.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

I nostri servizi

Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

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