CIRCOLARE 02/2024
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli. L'INPS, con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
SOGGETTI BENEFICIARI DELL'ESONERO E ASSETTO
Possono accedere all'esonero contributivo in esame le lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Nello specifico, l'esonero:
- di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi, chiarisce l'Istituto, come 17 anni e 364 giorni);
- di cui all'articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi, chiarisce l'Istituto, come 9 anni e 364 giorni).
Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal D.lgs. n. 151/2001, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista, deve ritenersi, come esplicitato altresì dall'Istituto, che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
L'agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, compresi, sostiene anche l'Istituto, i casi di regime di part-time nonché i rapporti di apprendistato, a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. n. 142/2001), a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L'Istituto chiarisce che qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
L'INPS precisa, inoltre, che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio.
L'Istituto chiarifica che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva la premorienza di uno o più figli, l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare, l'ipotesi di non convivenza di uno dei figli, l'affidamento esclusivo al padre.
L'esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o dal mese di realizzazione dell'evento, per i casi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno.
Stando alle indicazioni dell'Istituto e agli esempi proposti, pertanto, in caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto dell'agevolazione, o di compimento del limite di età che determina la cessazione dell'applicazione dell'agevolazione, l'esonero spetta per l'intero mese in cui si verifica l'evento.
L'Istituto puntualizza, in più, che, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, l'esonero in trattazione spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.
Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma e, quindi, in particolare, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
MISURA DELL'ESONERO
Come anticipato, l'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non comportando, quindi, alcuna perdita pensionistica per le beneficiarie), al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice
riferita al periodo di paga mensile, è pari a 250 euro (3.000€/12); per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250€/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide, come esplicitato dall'Istituto, senza alcuna riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
L'INPS chiarisce che, nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO
L'esonero dell'aliquota IVS a carico della dipendente non è assimilabile ad un incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
L'esonero in esame, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi IVS a carico delle lavoratrici madri, non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all'autorizzazione della Commissione europea.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in esame, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli utilizzando il modello disponibile nella sezione documenti del sito www.consulenzelavoro.it
Solamente chi restituirà il modello compilato e firmato potrà vedersi calcolata l’agevolazione. Si richiede la massima attenzione nel riportare correttamente i codici fiscali.
Al fine di non illudere le lavoratrici con false aspettative ricordiamo che i contributi previdenziali sono un onere deducibile, ovvero riducono la base imponibile sulle quali vengono conteggiate le imposte sui redditi. Considerata la minor contribuzione è automatico che l’imponibile fiscale sarà superiore e conseguentemente anche l’imposta trattenuta (salvo i casi di esonero).
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI
FAQ INPS DECONTRIBUZIONE MAMME (Legge di Bilancio 2024)