CIRCOLARE 05/2024
Il trattamento integrativo speciale rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, che non concorre alla formazione del reddito imponibile degli stessi. Non si tratta di un importo fisso ma va quantificato, per ciascun lavoratore interessato, in misura pari al 15% delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o di lavoro notturno, rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024.
Per quanto concerne la definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 66/2003. A supporto di tale precisazione, l'Agenzia delle Entrate, in nota alla Circolare n. 5/2024, riporta il testo della disposizione normativa la quale definisce:
"c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;
- d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (…)".
In via generale, il trattamento integrativo speciale è destinato al comparto del turismo, dunque, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle strutture ricettive nonché agli stabilimenti termali. Per quanto concerne i datori di lavoro/sostituti d'imposta tenuti ad erogare il trattamento, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 5/2024, non fornisce l'elenco di codici attività ATECO che ne consentirebbe l'individuazione puntuale. Di seguito si fornisce un elenco, puramente indicativo e non esaustivo, dei codici ATECO rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento integrativo speciale:
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- - stabilimenti termali
Beneficiari del trattamento integrativo speciale sono i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente, impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, con reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta 2023, di importo non superiore a euro 40.000. Ai fini del calcolo del limite reddituale, vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.
Per vedersi riconosciuto il trattamento, il lavoratore deve farne esplicita richiesta attestando per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000. La documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il modulo da compilare è disponibile sul sito www.consulenzelavoro.it
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI