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CIRCOLARE 07/2024

Copertina

Come si ricorderà, la Legge n. 162/2021, al fine di realizzare una più incisiva parità di genere all’interno delle aziende, ha modificato la disciplina contenuta nell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, cd. “Codice delle pari opportunità”, richiedendo, per le aziende pubbliche e private che superino i 50 dipendenti, la redazione di un rapporto, a cadenza fissa biennale, sulla situazione del personale maschile e femminile.

Ora, in attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla Legge n. 162/2021, il Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024 definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Riepiloghiamo ora a sommi capi i dettagli dell’adempimento.

 

MODALITÀ DI REDAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (in via obbligatoria), da parte delle aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti (su base volontaria) utilizzando le modalità telematiche definite nel decreto in esame e di seguito illustrate.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Per accedere all’applicativo, le aziende devono utilizzare esclusivamente lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato oppure altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Al termine della procedura di compilazione degli appositi moduli, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze:

  • rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso;
  • attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’INL, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

 

Una copia del rapporto unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali, entro il 15 luglio 2024, per il biennio 2022-2023 ed entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, per i bienni successivi.

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE

In fase di prima applicazione delle nuove modalità sopra descritte, solamente con riferimento al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per i bienni successivi, invece, il termine di trasmissione è

confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Le aziende che, in attuazione dell’obbligo contenuto all’articolo 47 del D.L. n. 77/2021, sono tenute a compilare il rapporto nei termini sopra indicati in conformità al modello richiamato sopra.

 

In caso di mancata trasmissione del rapporto biennale sulle pari opportunità, le aziende interessate possono incorrere in sanzioni. Il primo effetto dell’inadempimento è, infatti, l’invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni all’invio del rapporto altrimenti verrà applicata la sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Ma le conseguenze negative non si fermano qui. Il mancato invio interrompe il processo di certificazione della parità di genere, con la conseguente perdita di sgravi contributivi e agevolazioni per l’accesso ai fondi europei.

Ricordiamo che per la presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC, a pena di esclusione, alcune aziende sono obbligate a presentare copia del rapporto inviato.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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