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CIRCOLARE 10/2024

Copertina

Il 1° maggio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. "Decreto PNRR", recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta contenute nella predetta Legge.
Disposizioni in materia di appalti per il contrasto del lavoro irregolare - art. 29, comma 2
Di assoluto rilievo risulta essere la modifica apportata dalla Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) al contenuto dell'articolo 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 in tema di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, la Legge n. 56/2024 dispone che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.
Quindi, con la novella normativa:
- è chiarito che il contratto collettivo di riferimento è quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non, applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. Si tratta di due requisiti (approvazione e applicazione del contratto) che riprendono di fatto un parametro consolidato e analogo a quello previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
- il subappalto non è più configurato come eventuale;
- è specificato il riferimento anche al trattamento normativo.
Somministrazione di lavoro - art. 29, comma 4
La Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) interviene in tema di importo delle sanzioni previste dal rinnovato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, la Legge n. 56/2024 specifica che è
l'importo delle pene pecuniarie proporzionali, senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, che non può, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - art. 29, comma 19
La Legge n. 56/2024, in sede di conversione, è intervenuta anche a modifica dell'articolo 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, il quale, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riscrive completamente l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, il nuovo "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti". In particolare, la Legge di conversione prevede che, a far data dal 1° ottobre 2024, per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, scatterà l'obbligo di detenere la c.d. patente a "crediti" per imprese e lavoratori autonomi.
Sono esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente a "crediti" verrà rilasciata, in formato digitale, dall'INL e costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante. Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF) di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'INL.
Il possesso dei suddetti requisiti avviene mediante autocertificazione del richiedente secondo le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione saranno individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INL.
La Legge di conversione prevede la revoca della patente in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti summenzionati, accertata successivamente al rilascio della medesima.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne consegua l'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. È consentito a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili purché siano pari o superiore a 15 punti.
Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla Legge n. 79/2022, unitamente a ogni informazione utile contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008.
Esempi di decurtazione crediti:
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - 20 crediti;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro - 15 crediti;
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - 10 crediti;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro - 8 crediti;
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi - 5 crediti;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni - 5 crediti;
- Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione - 3 crediti;
- Omessa elaborazione piano operativo di sicurezza - 3 crediti;
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile - 3 crediti;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto - 3 crediti;
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28 - 3 crediti;
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche - 3 crediti;
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 - 3 crediti;
- Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi - 3 crediti;
- Provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati oltre sessanta giorni di effettivo lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, lett. c), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002 - 3 crediti;
- Omessi formazione e addestramento - 2 crediti;
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto - 2 crediti;
- Mancata installazione di armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - 2 crediti;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - 2 crediti;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - 2 crediti;
- mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - 2 crediti;
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - 2 crediti;
- Omessa valutazione del rischio di annegamento - 2 crediti;
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie - 2 crediti;
- Provvedimento sanzionatorio disposto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati sino a trenta giorni di effettivo lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002 - 2 crediti;
- Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto - 1 credito;
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o omessi sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 177/2011 - 1 credito;
- Provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002 - 1 credito;
- Provvedimenti sanzionatori previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 3, comma 3- quater, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002 - 1 credito.
I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti o preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori (accertanti le violazioni summenzionate), i quali, secondo la riformulazione in oggetto, sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della Legge n. 689/1981.
Ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione che emana i provvedimenti definitivi è tenuta a comunicarli entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche con modalità informatiche, alla competente sede territoriale dell'INL.
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella sopraesposta, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Il nuovo testo ha mantenuto la previsione contenuta nel D.L. n. 4/2024 secondo cui l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) può sospendere, in via cautelare, la patente fino a un massimo di dodici mesi, se nei cantieri si verifichino infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008.
La Legge n. 56/2024 stabilisce che lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte di un'impresa o lavoratore autonomo sprovvisto di patente o di documento equivalente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
La Legge n. 56/2024 alla lettera b) del comma 19 mantiene la previsione contenuta nel D.L. n. 19/2024, la quale introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o del responsabile dei lavori di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di verifica del possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Infine, è rimasta inalterata la novella di cui alla lettera c) del comma 19 del D.L. n. 19/2024 di modifica dell'articolo 157 del D.Lgs. n. 81/2008 recante norme relative alle sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.
In particolare, viene inserita una nuova previsione sanzionatoria amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettere b-bis, e 101, comma 1, primo periodo.
Ringraziando per la collaborazione e augurando a tutti buone ferie porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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