CIRCOLARE 13/2024
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 del D.L. 14/11/2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum pari a 100,00 € netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del 2024), da erogarsi, a cura dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari.
Il D.L. n. 167/2024 sancisce l’incumulabilità del bonus Natale all’interno del medesimo nucleo familiare attraverso la previsione secondo cui il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso.
Per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali (a, b) e familiari (c):
a) Titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 €.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/2024, il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:
– dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019;
– della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011;
– delle mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022;
– della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).
Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.
b) Imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.
A tale proposito, si ricorda che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/2024, nel caso del bonus Natale, ai fini della verifica della capienza dell’imposta lorda, la detrazione da lavoro cui fare riferimento è quella di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, nella misura prevista per l’anno d’imposta 2024. Ciò significa che non opera il correttivo previsto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, consistente nella riduzione di 75 euro, da rapportare alla durata del rapporto, della detrazione da lavoro utilizzata per la verifica della capienza dell’imposta lorda ai fini dell’attribuzione del trattamento integrativo.
Verificata la capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, l’imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d’imposta.
c) Presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a 4.000,00 € nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
È, dunque, eliminata la condizione, precedentemente richiesta, della presenza del coniuge fiscalmente a carico.
Il venir meno di tale ultima condizione (la presenza del coniuge fiscalmente a carico) determina un notevole ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del bonus Natale. Partendo dal presupposto che il requisito reddituale (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 €) va verificato a livello individuale (e non di nucleo familiare), per accedere alla misura è, ora, sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico (non più necessariamente solo al 100%).
Tuttavia, il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi. Si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare. In via generale, in presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, si ritiene opportuno dichiarare, in fase di richiesta al datore di lavoro della misura in oggetto, che lo stesso non fruisce contemporaneamente di quest’ultima.
Per quanto concerne la definizione di “conviventi”, dalla Relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n. 167/2024, si evince che con tale termine si intendono i “conviventi di fatto”, a norma dell’art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016, “vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b), comma 1, art. 13 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989”.
Per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve farne espressa richiesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 € e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti) e familiari.
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI