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CIRCOLARE 01/2025

Copertina

Come ogni anno, la prima circolare vuole riassumere le principali novità che ci aspettano in questo 2025.

 

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro" cd. Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, effettuata dal medico competente, viene precisato che essa comprende la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Ne consegue, pertanto, che la visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva. Viene poi soppressa l'ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta, su scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell'ASL anzichè dal medico competente e si prevede che quest'ultimo, nella prescrizione di esami e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami/indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio posseduta del dipendente, al fine di evitarne la ripetizione.

In relazione alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi, viene stabilito che l'obbligo di effettuare la visita sussiste solo se quest'ultima viene ritenuta necessaria dal medico competente; qualora il medico competente non la ritenga necessaria è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Infine, viene individuata l'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva.

 

DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

L'articolo 13 del Collegato Lavoro, modificando l'articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza, specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in relazione alla durata del contratto.

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del suddetto periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso (quindi, senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente), la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a:

-          quindici giorni, per i contratti con durata non superiore a sei mesi;

-          trenta giorni, per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Eventuali durate del periodo di prova superiori alle nuove previste in contratti collettivi aziendali o territoriali, non potranno essere più previste.

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

L'articolo 19 del Collegato Lavoro, aggiungendo il comma 7-bis all'art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni e risoluzione consensuale, prevede che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l'impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Il datore è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Inoltre, è stabilito che, in tali casi, non si applica la procedura stabilita dall'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 151/2015 in base alla quale, al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla legge, le dimissioni sono rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche o in sede protetta.

 

Oltre al “Collegato Lavoro”, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

 

IRPEF

Attraverso la modifica dell'art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024. Attraverso la modifica dell'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da 1.880,00 € a 1.955,00 €) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 15.000,00 €, introdotto originariamente dal D.lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024.

In materia di trattamento integrativo, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020, per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 15.000,00 €, viene reso strutturale il meccanismo correttivo da applicare all'importo della detrazione da lavoro utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente. Questo meccanismo correttivo era stato introdotto originariamente dal D.lgs. n. 216/2023 limitatamente al periodo d'imposta 2024 e risulta ora a regime. Ne consegue che, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli a seguire, per i lavoratori titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 €, la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti viene effettuata utilizzando, di fatto, il valore della detrazione vigente fino al periodo d'imposta 2023 (pari a 1.880,00 €), dunque, un valore fittizio che non corrisponde quello effettivamente riconosciuto in sede di tassazione del reddito (pari a 1.955,00 €). Rimangono confermate le previsioni relative all'ambito di applicazione del trattamento integrativo e le regole di determinazione della misura.

 

NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. "esonero IVS" del 6% - 7%), a decorrere dal periodo d'imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.

Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo

-          non superiore a 20.000,00 €, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;

-          superiore a 20.000,00 € e fino a 40.000,00 €, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000,00 € per redditi fino a 32.000,00 €, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000,00 € fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000,00 €.

 

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER ONERI

Con l'inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR in materia di "Riordino delle detrazioni" viene disposta, con riferimento ai percettori di reddito complessivo superiore a 75.000,00 €, l'introduzione di alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni per oneri, parametrati in funzione del reddito percepito nonché del numero di figli presenti nel nucleo familiare. In estrema sintesi, viene previsto che, fermi restando gli specifici limiti stabiliti da ciascuna norma agevolativa, per i contribuenti in questione, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base da individuare in base al reddito complessivo del contribuente, vale a dire:

-          14.000,00 €, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 € ma non a 100.000,00 €;

-          8.000,00 €, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 €.

Il coefficiente da individuare in base al numero di figli considerati a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

 

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:

-          viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;

-          si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;

-          è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

 

ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all'interno del comune, attraverso l'integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Un ulteriore intervento riguarda l'art. 95 del TUIR. Nello specifico, con l'inserimento del nuovo comma 3-bis è previsto che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,

sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l'aliquota dell'imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall'art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):

-         i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;

-          le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.

Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in 80.000,00 € il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d'imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.

 

ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI

Viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025, titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente l'assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000,00 €, che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza

L'esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all'abitazione principale e ai relativi oneri accessori.

Al fine dell'applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi. L'eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell'accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.

 

LIMITE DI ESENZIONE VALORE BENI E SERVIZI E RIMBORSI SPESE UTENZE DOMESTICHE, AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE

In deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 € nel periodo d'imposta, anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000,00 € per:

-          il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

-          le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il suddetto limite è innalzato a 2.000,00 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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