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CIRCOLARE 02/2025

Copertina

Fringe benefit: come cambia la determinazione del valore dell’auto ad uso promiscuo dopo la legge di Bilancio 2025


Auto in uso promiscuo come forma di fringe benefit

L’auto aziendale, infatti, può essere concessa al dipendente per finalità diverse:

• per uso esclusivamente aziendale: in questa ipotesi, il lavoratore può utilizzare l’auto concessa esclusivamente nell’esercizio della sua attività lavorativa;

• per uso esclusivamente personale: l’auto assume la natura di vero e proprio compenso accessorio, in quanto la concessione è finalizzata a garantire al dipendente un utilizzo per scopi personali e familiari;

• per uso promiscuo: l’auto può essere utilizzata dal lavoratore sia per finalità aziendali, dunque per spostamenti connessi all’attività lavorativa, sia per esigenze strettamente personali. Tale modalità è quella in cui si configura la fattispecie del fringe benefit.

In base, dunque, alla modalità di concessione dell’auto, si applicano regimi fiscali differenti.

Legge di Bilancio 2020

Il valore delle auto concesse in uso promiscuo viene determinato applicando una precisa percentuale al costo chilometrico dell’autovettura, calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Per individuare il costo dell’auto, occorre rifarsi alle tabelle ufficiali predisposte annualmente dall’ACI.

La disposizione del quarto comma dell’articolo 51 ha conosciuto negli ultimi anni alcune modifiche ad opera del legislatore, sino ad arrivare all’ultima riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Nello specifico, originariamente al costo chilometrico individuato in base al modello del veicolo assegnato si applicava una percentuale fissa pari al 30%. La prima modifica si è avuta con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) che, con l’obiettivo di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, ha predisposto un meccanismo fondato sull’applicazione di una percentuale differente in base ai valori di emissione di CO2 del veicolo.

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Descrizione generata automaticamente

Come si evince dalla tabella sopra riportata, ai fini dell’imponibilità è stato introdotto un valore più basso per i veicoli meno inquinanti, valore che cresce gradualmente man mano che aumenta il livello di emissione di anidride carbonica.

Occorre specificare che il sistema introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 doveva essere applicato alle auto immatricolate e concesse a decorrere dal 1° luglio 2020. Pertanto, nelle ipotesi di immatricolazione e concessione antecedenti a tale data spartiacque si faceva riferimento alla normativa precedente, applicando dunque la percentuale fissa del 30%. L’Agenzia delle Entrate ha avuto poi modo di dirimere alcuni dubbi relativi alle ipotesi di veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020 ma concessi ai dipendenti con contratti stipulati successivamente a tale data. Con la circolare 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia ha precisato come in questi casi si debba far riferimento, ai fini della determinazione del valore dell’auto, ai principi generali che regolano la determinazione del reddito da lavoro dipendente. In sostanza, secondo il parere dell’Agenzia, non potendo far riferimento al valore normale ex articolo 51, comma 3, del TUIR, principio applicabile solo nell’ipotesi di concessione dei veicoli per scopi esclusivamente personali, il benefit deve essere valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Legge di Bilancio 2025

La nuova Legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2024, ha introdotto un nuovo sistema di valorizzazione delle auto concesse in uso promiscuo. Questo sistema si basa essenzialmente sulla tipologia di alimentazione del veicolo.

Pertanto, per i veicoli immatricolati e concessi a decorrere dal 1° gennaio 2025, sul costo chilometrico individuato dalle tabelle ACI si applicheranno delle nuove percentuali:

• 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;

• 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;

• 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.

Questo meccanismo di nuova introduzione, se è vero che da una parte mira a favorire la transizione ecologica ed energetica, premiando i lavoratori e le aziende che ricorrono al plug-in e all’elettrico, è altrettanto vero che dall’altra presenta una criticità. Infatti, il nuovo criterio favorisce in un certo senso quei dipendenti ai quali viene concesso un veicolo che ha un’emissione di CO2 superiore a 190 g/km, in quanto, in caso di concessione e immatricolazione fino al 31 dicembre 2024 si applicava la percentuale del 60%, mentre nell’ipotesi di immatricolazione e concessione successiva si applica una percentuale più bassa, pari al 50%. Resta, invece, immutato l’impatto sotto il profilo fiscale e contributivo per quei lavoratori in possesso di un veicolo con emissioni comprese tra i 160 e i 190 g/km.

Pertanto, paradossalmente risultano maggiormente danneggiati dalla nuova disposizione i dipendenti che hanno in uso veicoli ad emissione più contenuta.

Per cui, anche in questo caso è prevista una data spartiacque che comporta l’applicazione del precedente regime nelle ipotesi di immatricolazioni e contratti di concessione stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Permane, invece, il dubbio per le ipotesi di veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 2024 ma concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025. Anche in questo caso si potrebbe ipotizzare l’applicazione di quel principio espresso dall’Agenzia delle Entrate, che prevede la valorizzazione del benefit per la parte riferibile all’uso privato del veicolo. In questo senso, sarà necessario attendere futuri chiarimenti da parte dell’Agenzia stessa, al fine di comprendere se verrà abbandonato tale meccanismo di valorizzazione, peraltro di difficile applicazione, e se si preferirà anche in questo caso fare riferimento, piuttosto, alla disciplina in vigore antecedentemente rispetto alla nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

 

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