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CIRCOLARE 08/2025

Copertina

Il D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025, pubblicato in G.U. n. 254, introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri edili e alle attività a rischio elevato.

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, premiando i datori di lavoro virtuosi e potenziando, al contempo, le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

Tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro, si segnalano:

  • l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al badge di cantiere, nonché l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
  • l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’INL;
  • la registrazione delle attività di formazione dei dipendenti all’interno di un fascicolo elettronico integrato con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI;
  • la tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai c.d. infortuni in itinere;
  • l’obbligo, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIISL;
  • la possibilità di comunicazioni obbligatorie semplificate dal 1° aprile 2026 tramite il sistema SIISL;
  • la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’ orario di lavoro;
  • la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si evidenzia altresì la possibilità di accesso gratuito alle norme tecniche di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e alle altre norme elaborate dall’UNI.

Le disposizioni sono in vigore dal 31 ottobre 2025, salvo diverse decorrenze indicate.

 

Badge di cantiere

Le novità relative al c.d. badge di cantiere si inseriscono nell’ambito della disciplina racchiusa nel D.Lgs. n. 81/2008 e nella Legge n. 136/2010, laddove si dispone che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto il datore di lavoro, ovvero il dirigente, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (cfr. lettera u), comma 1, articolo 18 e comma 8, articolo 26, D.Lgs n. 81/2008; articolo 5, Legge n. 136/2010).

 

In merito, i commi 2 e 3, articolo 3 del D.L. n. 159/2025, vanno a rafforzare gli obblighi previsti per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, prevedendo che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato), nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato , dovranno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione .

È demandata a due decreti ministeriali la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente: le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e della data assunzione nonché, nel caso di subappalto, dell’autorizzazione del medesimo. Inoltre, i suddetti decreti ministeriali dovranno individuare quelli che sono gli ulteriori ambiti di attività, considerate a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame, e definiranno, con riferimento alla tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione. Le disposizioni attuative dovranno anche fare riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio, mediante l’impiego di tecnologie, dei flussi della manodopera nonché ai tipi di informazioni trattate.

 

Patente a crediti

Come noto, dal 1° ottobre 2024 per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è reso obbligatorio il possesso della patente a crediti, ovverosia un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi del settore edile, basato sul raggiungimento di un determinato punteggio, che ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in un settore (quello edile) che presenta un numero elevato di infortuni sul lavoro.

I commi da 4 a 6 dell’articolo 3, D.L. n. 159/2025 modificano la disciplina di cui all’articolo 27 e all’allegato I- bis, D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., relativa alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, introducendo nuove modalità di riduzione del punteggio, nonché rivedendone il sistema sanzionatorio. Rispetto all’articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008, titolato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” sono apportate le seguenti modificazioni:

  • viene inserito un comma 7 -bis con il quale si stabilisce che, per le violazioni indicate nell’allegato I -bis, n. 21, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento, emanato dai competenti organi di vigilanza;
  • al comma 8 viene aggiunto un ulteriore periodo, che integra le disposizioni che prevedono la sospensione, in via cautelare e per un massimo di 12 mesi, della patente a crediti da parte dell’INL nelle ipotesi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore ovvero una sua inabilità permanente, assoluta o parziale. In particolare, la novella prevede che le procure della Repubblica competenti trasmettano tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’eventuale adozione dei suddetti provvedimenti di sospensione, e che questi ultimi siano adottati tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti (nell’esercizio delle proprie funzioni) sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
  • in materia di sanzioni, si interviene sul comma 11 andando a raddoppiare (da 6.000,00 a 12.000,00 euro) la sanzione minima per le imprese ed i lavoratori autonomi che operino nei cantieri senza il possesso della patente a crediti.

Si interviene altresì sull’Allegato I- bis del D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente, in particolare:

  • sostituendo il n. 21, che ora reca “Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore”;
  • eliminando i numeri 22 e 23;
  • modificando il n. 24, che prevede sanzioni aumentate in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e lavoro. Con la novella introdotta dal D.L. n. 159/2025 si specifica che la decurtazione aggiuntiva viene operata per ogni lavoratore.

Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle suddette modifiche sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Invece, con riferimento agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del n. 21, nonché dai nn. 22 e 23 del citato allegato I- bis.

Resta fermo che lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Inoltre, con riguardo all’ Allegato XII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 (riportante i contenuti della notifica preliminare disciplinata dall’articolo 99, D.Lgs. n. 81/2008), si segnala l’integrazione del punto 12 (Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate) che richiede di specificare le imprese che operano in regime di subappalto.

Infine, il 6° comma dell’articolo 3, D.L. n. 159/2025 demanda ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, l’ individuazione degli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto .

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

Gorizia, 12/12/2025

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