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CIRCOLARE 01/2026 | Studio Peric Drufovka Simeoni

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CIRCOLARE 01/2026

Copertina

Come ogni anno, la prima circolare vuole riassumere le principali novità che ci aspettano in questo 2026.

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IRPEF (commi 3 e 4)

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF

Per il 2025

Dal 2026

Fino a 28.000 euro

23%

Fino a 28.000 euro

23%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

33%

Oltre 50.000 euro

43%

Oltre 50.000 euro

43%

 

Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter, è previsto che ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, ferma restando l’applicazione di quanto sopra, è ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione spettante per:

  • oneri detraibili nella misura del 19%, escluse le spese sanitarie di cui alla lettera c), comma 1, articolo 15, TUIR;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici, di cui all’articolo 11, D.L. n. 149/2013;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui al comma 4, quinto periodo, articolo 119, D.L. n. 34/2020.

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (commi 7 e 12)

Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, con il dichiarato intento di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, introduce una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi. Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che limitatamente all’anno 2026, gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro. Proprio in relazione al parametro reddituale, la Legge n. 199/2025 fornisce un chiarimento rilevante, specificando che il reddito da lavoro dipendente sia da intendere quale quello prodotto dal lavoratore nel corso dell’anno 2025.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali.

Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, si ritiene che l’imposta sostitutiva possa legittimamente applicarsi ai soli incrementi retributivi che spettano ai lavoratori nel corso dell’anno 2026, con decorrenza da un qualsiasi mese dell’anno 2026. Non si ritiene, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è antecedente al 2026.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (commi 8 e 9)

Con la Legge di Bilancio 2026 vengono modificati il comma 385, articolo 1, e il comma 182, articolo 1, Legge n. 208/2015, prevedendo che l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% sia prevista limitatamente al 2025 e per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.

DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (commi 10 - 12)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro (il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente). Rimangono esclusi i lavoratori, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Viene inoltre precisato che ai fini del già menzionato limite di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati e restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI (comma 116)

La Legge di Bilancio 2026 conferma la riduzione da euro 100.000 ad euro 50.000 dell’ammontare delle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione che, in base al comma 49-quinquies, articolo 37, D.L. n. 223/2006, dal 1° luglio 2024, esclude la possibilità di compensazione nel Mod. F24 con crediti tributari.

In sede di approvazione, è stata invece soppressa la disposizione che prevedeva, a decorrere dal 1° luglio 2026, il divieto di utilizzo in compensazione nel Mod. F24 ai fini del pagamento dei debiti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f) e g), D.Lgs. n. 241/1997 per la generalità dei contribuenti con riferimento ai crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Il divieto di compensazione rimane, quindi, limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’articolo 121, D.L. n. 34/2020 (cessione del credito/sconto in fattura) riguardanti le detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica) così come previsto dall’art. 4-bis, D.L n. 39/2024, c.d. Decreto salva conti.

ESONERO ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (commi 153-155)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonchè per la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Con apposito decreto interministeriale saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa. Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (commi 201 e 202)

Il comma 201, art. 1 della Legge n. 199/2025 interviene sull’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, disponendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 l’innalzamento da euro 5.164,57 ad euro 5.300 del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale ulteriormente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 (in luogo di euro 5.164,57) per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300 : 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.

Si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla decorrenza (01/01/2026 o 01/07/2026)

AMPLIAMENTO PLATEA DEI DATORI TENUTI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA INPS (comma 203)

La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

La nuova norma rimodula l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, incidendo direttamente sui criteri di individuazione dei datori di lavoro privati interessati dal predetto obbligo. È, infatti, previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono soggetti all’obbligo di versamento del TFR al predetto fondo anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto la soglia dimensionale dei 50 dipendenti in anni successivi a quello di inizio dell’attività, o/e raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti in un qualsiasi anno successivo all’inizio dell’attività di impresa. La soglia occupazionale va calcolata come media annuale dell’anno solare precedente l’anno del periodo di retribuzione considerato.

L’effetto della nuova norma, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a sessanta lavoratori dipendenti. Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, è prevista la riduzione a quaranta del numero di lavoratori dipendenti a partire dal quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso). Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 non hanno effetto sui lavoratori che già hanno scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali lavoratori, pertanto, i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

Per l’attuazione delle novità sopra esaminate è necessario attendere l’intervento dell’INPS finalizzato a fornire le istruzioni operative di supporto.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO (commi 204-205)

La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026, modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005 con riferimento al finanziamento dei fondi pensione (conferimento del TFR e versamento della contribuzione).

Dipendenti di prima assunzione

In particolare, con le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs n. 252/2005, è prevista per i dipendenti di prima assunzione (ad eccezione dei lavoratori domestici) l’adesione automatica alla previdenza complementare:

  • verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora le stesse fossero più di una, viene scelta, salvo diverso accordo aziendale, quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda e non vi fosse una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, l’intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residuale, individuata attualmente nel Fondo COMETA;
  • con versamento dell’intero TFR nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi. Di fatto, la norma estende gli effetti del conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare, oltre che al TFR come già accadeva in passato, anche alla contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore secondo le modalità e le misure indicate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

La contribuzione a carico del lavoratore (e non anche quella a carico del datore di lavoro) non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all’assegno sociale. Inoltre, nell’ipotesi di adesione automatica al fondo residuale (COMETA), la norma prevede espressamente il (solo) conferimento del TFR senza fare alcun riferimento alla contribuzione.

Al lavoratore è espressamente riconosciuta la possibilità di rinunciare all’adesione automatica e di scegliere un’altra forma di previdenza complementare alla quale conferire il TFR maturando nella misura prevista dagli accordi collettivi (e l’eventuale contribuzione) ovvero mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.).

La scelta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di prima assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi).

Dalla lettura della norma sembra evincersi che la scelta di mantenere il TFR in azienda può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni ricomprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione (l’adesione decorre da detta data).

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore su:

  • accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare,
  • meccanismo di adesione automatica,
  • forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica,
  • diverse scelte disponibili e relativa tempistica.

Dipendenti non di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:

  • fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
  • verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia in essere un’adesione a previdenza complementare, il datore deve fornire informativa:

  • sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione (Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare alla forma pensionistica complementare prescelta una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%);
  • che in mancanza di indicazioni entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica già dettagliato per i dipendenti di prima assunzione (versamento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell’intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai predetti accordi collettivi). Dalla norma e dal Dossier sembra evincersi che il meccanismo del silenzio-assenso non opera per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno scelto di mantenere il TFR in azienda. In particolare, il Dossier specifica che “Il principio del conferimento in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica (...) per i lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica complementare” e “l’esclusione del silenzio-assenso per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro avessero scelto il regime del trattamento di fine rapporto”: ciò porta a ritenere che i lavoratori non di prima assunzione che, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, abbiano scelto di mantenere il TFR in azienda risultano esclusi dal meccanismo del silenzio assenso.

INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIÙ FIGLI (commi 206-207)

La Legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2025 e, nel particolare:

  • elimina il riferimento alla decorrenza del 2027 in relazione alle madri di tre o più figli;
  • sopprime il terzo periodo, non essendo più necessario a seguito del posticipo al 2027 dell’esonero in esame, il quale richiama l’esonero contributivo (transitorio) disposto dalla Legge di Bilancio 2024 che cesserà di avere applicazione il 31 dicembre 2026.

Nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale (strutturale) per le lavoratrici madri differito al 2027 (come indicato precedentemente), la Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento dall’INPS, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata):

  • con due figli e sino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
  • con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato),

di una somma di 60 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Le mensilità spettanti, dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, saranno corrisposte in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese di dicembre 2026 e tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI (commi 210-213)

La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:

  • per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono le istruzioni operative dell’INPS.

INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI (commi 214-218)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio 2026 stabilisce che, dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al  compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Ai datori di lavoro privati (esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) che consentono ai lavoratori dipendenti la già menzionata trasformazione/rimodulazione del contratto, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.

Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definite le disposizioni attuative del già menzionato esonero. In attesa di tale decreto, il Legislatore ha specificato che:

  • resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • l’esonero contributivo;
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023;

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.

CONGEDI PARENTALI E CONGEDI PER MALATTIA DI FIGLI MINORENNI (commi 219-220)

La Legge di Bilancio 2026, modificando gli articoli 32, 33, 34 e 36, D.Lgs. n. 151/2001, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. In particolare, l’ampliamento concerne l’applicabilità del congedo parentale anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.

La modifica riguarda anche l’istituto del prolungamento del congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2026, variando l’articolo 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, modifica altresì la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori). In particolare, eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Si ricorda che i lavoratori in congedo per malattia del figlio sono considerati assenti giustificati, ma non retribuiti. Tuttavia, è prevista una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

 

Gorizia, 14/01/2026


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