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CIRCOLARE 10/2026

Copertina

Fringe benefit auto 2026: disciplina, novità e ...

Gentili Clienti,

nel 2026 il valore del fringe benefit derivante dall’assegnazione di un veicolo aziendale in uso promiscuo deve essere determinato distinguendo:

·         il regime applicabile in base alle date di ordine, immatricolazione, stipula dell’accordo e consegna;

·         la tipologia del veicolo e il relativo trattamento agevolato;

·         l’eventuale anzianità superiore a cinque anni dalla prima immatricolazione;

·         la presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI;

·         le somme eventualmente poste a carico del dipendente;

·         il periodo effettivo di disponibilità del veicolo nell’anno.

Per i veicoli assoggettati al nuovo regime, il benefit è normalmente calcolato applicando la percentuale prevista al valore convenzionale corrispondente a 15.000 chilometri annui, sulla base del costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI.

Le percentuali ordinarie sono:

Tipologia di veicolo

Percentuale ordinaria

Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica

10%

Veicoli elettrici ibridi plug-in

20%

Generalità degli altri veicoli

50%

Il valore deve essere rapportato al periodo di effettiva disponibilità del veicolo e ridotto delle somme effettivamente trattenute o addebitate al dipendente per l’utilizzo del mezzo.

 

Per i veicoli che hanno superato il quinto anno successivo alla prima immatricolazione, il valore determinato secondo il criterio ACI deve essere incrementato del 50%.

Ai fini del controllo deve essere utilizzata la data di prima immatricolazione del veicolo. Non rilevano, per determinare l’anzianità, la data di acquisto da parte dell’impresa, la data di stipula del leasing, la data di assegnazione o la data di consegna al dipendente.

La verifica deve essere effettuata con riferimento alla data di maturazione del benefit e deve essere documentata mediante la carta di circolazione o altra documentazione ufficiale del veicolo.

L’incremento per anzianità deve essere considerato nella valorizzazione del veicolo e non sostituisce la percentuale ordinaria applicabile in relazione all’alimentazione.

 

Per accessori, optional o allestimenti che non risultano valorizzati nelle tabelle ACI e che non sono stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 5%.

La maggiorazione riguarda gli elementi aggiuntivi che aumentano il valore o la dotazione del veicolo ma non sono già considerati nel costo chilometrico ACI utilizzato per il calcolo.

La verifica deve distinguere almeno le seguenti situazioni:

Situazione

Trattamento da verificare

Optional già compreso nel modello o nel costo chilometrico ACI

Nessuna maggiorazione aggiuntiva, salvo diversa valorizzazione prevista dalle tabelle

Optional o allestimento non valorizzato nelle tabelle ACI e sostenuto dal datore di lavoro

Applicazione della maggiorazione del 5%

Optional acquistato direttamente dal dipendente

Non concorre alla maggiorazione prevista per gli optional non acquistati dal dipendente

Optional addebitato o trattenuto al dipendente

Conservare la documentazione dell’addebito; l’eventuale riduzione del benefit deve essere verificata sulla base delle somme effettivamente sostenute e delle regole applicabili

 

Gli importi sostenuti dal dipendente per optional o accessori non possono essere utilizzati automaticamente per ridurre il fringe benefit convenzionale. È necessario distinguere il costo dell’optional dalla somma eventualmente trattenuta per l’utilizzo del veicolo e verificare la documentazione disponibile.

 

Quando ricorrono entrambe le condizioni — veicolo con più di cinque anni di anzianità e presenza di optional non valorizzati nelle tabelle ACI — la posizione deve essere sottoposta a un calcolo analitico, applicando le maggiorazioni previste secondo la corretta sequenza.

La scheda individuale del veicolo deve quindi riportare separatamente:

·         valore convenzionale ACI di base;

·         percentuale applicata in relazione alla tipologia del veicolo;

·         incremento del 50% per anzianità, se dovuto;

·         incremento del 5% per optional o allestimenti, se dovuto;

·         periodo di disponibilità;

·         somme effettivamente trattenute o addebitate;

·         importo imponibile da riportare nel cedolino.

 

In presenza di dubbi sulla classificazione di un optional o sulla modalità di applicazione delle maggiorazioni, è necessario conservare una motivazione documentata del criterio adottato.

Per i veicoli soggetti al nuovo regime, il valore annuo teorico è ottenuto applicando la percentuale prevista al valore convenzionale corrispondente a 15.000 chilometri annui, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI.

Il valore risultante deve essere adeguato:

·         al periodo di effettiva disponibilità del veicolo nel corso dell’anno;

·         all’eventuale superamento del quinto anno dalla prima immatricolazione;

·         alla presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI;

·         alle somme effettivamente trattenute o addebitate al dipendente.

L’assegnazione deve riguardare un uso promiscuo, cioè la disponibilità del veicolo sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali del dipendente, secondo quanto previsto dall’accordo o dalla documentazione aziendale.

Il nuovo regime riguarda, in linea generale, i veicoli che presentano i requisiti temporali previsti dalla disciplina vigente e che sono concessi in uso promiscuo sulla base di un accordo o contratto stipulato dal 1° gennaio 2025.

 Per ogni veicolo devono essere raccolte e confrontate:

1.      data di prima immatricolazione;

2.      data dell’ordine al fornitore;

3.      data di stipula del contratto o dell’accordo di assegnazione;

4.      data di immatricolazione;

5.      data di consegna al dipendente;

6.      data di effettiva disponibilità;

7.      eventuale data di riassegnazione o sostituzione.

La classificazione non deve essere effettuata sulla sola base della data di consegna: è necessario ricostruire l’intera sequenza documentale.

 

Continuano a richiedere una verifica specifica:

·         i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza del rapporto di assegnazione;

·         i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025;

·         i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati dal 1° luglio 2025, per i quali non opera automaticamente la salvaguardia collegata alla consegna entro il primo semestre 2025;

·         le riassegnazioni intervenute dopo il 30 giugno 2025;

·         le sostituzioni o proroghe che modificano il rapporto originario di assegnazione.

Per i casi transitori devono essere conservati ordine, contratto, verbale di consegna, documentazione del rapporto originario e ogni atto di sostituzione o riassegnazione.

Tabella riepilogativa delle principali fattispecie:

Fattispecie

Criterio da applicare

Controllo essenziale

Veicolo soggetto al nuovo regime

Valore ACI su 15.000 km × percentuale prevista

Date di ordine, contratto, immatricolazione e consegna

Veicolo elettrico a batteria

Percentuale del 10%

Alimentazione esclusivamente elettrica

Veicolo ibrido plug-in

Percentuale del 20%

Qualificazione tecnica come plug-in

Generalità degli altri veicoli

Percentuale del 50%

Corretta classificazione del veicolo

Veicolo con oltre cinque anni dalla prima immatricolazione

Valore di base incrementato del 50%

Data di prima immatricolazione

Optional non valorizzato nelle tabelle ACI e non acquistato dal dipendente

Valore incrementato del 5%

Natura dell’optional e soggetto che ne ha sostenuto il costo

Optional già compreso nelle tabelle ACI

Nessuna maggiorazione ulteriore per lo stesso elemento

Verifica della tabella ACI applicabile

Optional acquistato direttamente dal dipendente

Esclusione dalla maggiorazione specifica per optional non acquistati dal dipendente

Prova dell’acquisto e del pagamento

Veicolo concesso nel periodo 1° luglio 2020–31 dicembre 2024

Regime previgente, fino alla scadenza del rapporto

Data di concessione e durata dell’assegnazione

Veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e consegnato entro il 30 giugno 2025

Regime transitorio

Ordine, consegna e verbale di assegnazione

Veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e consegnato dal 1° luglio 2025

Verifica puntuale

Intera documentazione contrattuale e temporale

Somme effettivamente trattenute o addebitate al dipendente

Riduzione del valore imponibile nei limiti applicabili

Prova contabile e modalità di addebito

 

Il fringe benefit concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e deve essere gestito nel cedolino in relazione al periodo di effettiva disponibilità del veicolo.

Le somme poste a carico del dipendente devono risultare da documentazione contabile o da trattenute effettivamente eseguite. Non è sufficiente una previsione teorica dell’addebito.

Per il biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie generali per i fringe benefit:

Posizione del dipendente

Soglia complessiva

Dipendente senza figli fiscalmente a carico

1.000,00 €

Dipendente con figli fiscalmente a carico

2.000,00 €

Le soglie riguardano il complesso dei fringe benefit e non modificano il criterio di valorizzazione del veicolo. Qualora il valore complessivo dei benefit superi la soglia applicabile, deve essere considerato imponibile l’intero valore secondo le regole vigenti.

La verifica deve comprendere anche gli altri beni e servizi eventualmente riconosciuti al dipendente nel medesimo periodo d’imposta.

La gestione corretta del fringe benefit auto richiede una scheda individuale per ciascun dipendente e per ciascun veicolo. Non è sufficiente applicare una percentuale uniforme all’intero parco auto aziendale e per l’intero periodo.

Il controllo deve essere svolto secondo il seguente ordine:

1.      ricostruzione delle date e individuazione del regime;

2.      identificazione della tipologia e dell’alimentazione del veicolo;

3.      verifica della prima immatricolazione e dell’eventuale anzianità superiore a cinque anni;

4.      verifica degli optional e degli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI;

5.      determinazione del valore convenzionale;

6.      applicazione delle maggiorazioni eventualmente dovute;

7.      riduzione per somme effettivamente trattenute o addebitate;

8.      verifica del periodo di disponibilità e delle soglie complessive;

9.      aggiornamento del cedolino e conservazione della documentazione.

Particolare attenzione deve essere riservata alle riassegnazioni, alle sostituzioni e ai cambiamenti delle condizioni di utilizzo, perché tali eventi possono modificare il regime applicabile o richiedere una nuova determinazione del valore.

Per aiutare le aziende in questa verifica complessa, abbiamo predisposto una scheda esemplificativa. Entro l’elaborazione delle retribuzioni di dicembre 2026 necessitiamo i valori annui per ciascun veicolo assegnato in uso promiscuo al lavoratore in modo da conguagliare l’importo 2026. Considerate le particolarità, lo studio non potrà eseguire i conteggi materiali ma inserirà l’importo fornito dall’azienda.

Per eventuali chiarimenti, lo Studio resta a disposizione.

Sperando di avervi fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

I nostri servizi

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