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CIRCOLARE 01/2019

Con la presente si vuole portare alla Vostra attenzione i seguenti temi di rilievo in materia di lavoro:

  1. Autoliquidazione INAIL 2018/2019: il rinvio dei termini

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL.

Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi, la medesima legge ha prorogato al 16 maggio 2019 alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione 2018/2019.

I nuovi termini di pagamento, validi per il 2019, sono stati riepilogati dall’INAIL con apposito Avviso del 4 gennaio 2019 disponibile sul portale dell’Istituto.

Si precisa che al 16 maggio 2019, dovrà essere versato il saldo INAIL per il 2018 nonché l’anticipo 2019: in caso di pagamento rateizzato, a differenza degli scorsi anni, il primo pagamento sarà pari a due rate.

  1. Incentivo occupazione NEET prorogato anche per il 2019

L’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro ha disposto la proroga del c.d. “Incentivo occupazione NEET”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Tale proroga consentirà ai datori di lavoro che assumono un giovane iscritto nel programma “Garanzia Giovani”, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di godere di un incentivo all’assunzione consistente in uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro stesso, per la durata di 12 mesi.

  1. Dall’1.1.2019 nuovo limite di reddito per i figli a carico (solo se under 25)

Dal 1° gennaio 2019 il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, è pari a 4.000 euro; per i figli di età pari o superiore a 25 anni, resta fermo il limite di 2.840,51 euro (Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 252).

Sul sito internet www.consulenzelavoro.it è disponibile il modello aggiornato.

  1. Maternità

Alle lavoratrici è data la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.

Si prevede un obbligo aggiuntivo per il datore che abbia stipulato accordi per l’esecuzione del lavoro in modalità agile: egli deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working, da parte di:

  • lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria;
  • lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
  1. Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Anche per l’anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

  1. Bonus occupazionale per le giovani eccellenze

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)

  • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute
  • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute

possono godere di un esonero contributivo per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.

L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

L’esonero non spetta:

  • in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
  • ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.
  1. Decreto Semplificazioni: abolito l’obbligo di tenuta del LUL telematico presso il Ministero del Lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Semplificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

Tale decreto, in vigore dal 15 dicembre 2018, dispone l’abrogazione dell’obbligo di tenuta telematica del LUL presso il Ministero del Lavoro.

Il suddetto obbligo sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2019.

  1. Nuova modulistica per assunzioni

Si porta alla Vostra attenzione che sono stati aggiornati sul sito www.consulenzelavoro.it i modelli per assumere un dipendente (Mod.ASS.AZIE e Mod.ASS.DIPE).

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                           STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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