CIRCOLARE 09/2019
Con la presente vogliamo portare alla vostra attenzione il tema dei rimborsi spese dei dipendenti in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale Art. 51 comma 5 TUIR.
L’articolo 51 comma 5) del TUIR così dispone:
- Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49, elevate a € 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
Nella risposta n. 5/E/2019 del 31/01/2019 l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un quesito in merito alle spese di parcheggio, ha ribadito che qualora il datore di lavoro rimborsa le spese a piè di lista, sono interamente esenti le spese di VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO (anche sotto forma di indennità chilometrica) mentre invece il rimborso di altre spese (a titolo di esempio, quelle relative alla lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc.), anche non documentabili, sono ESENTI SOLO NEL LIMITE DI 15,49 euro al giorno, oltre tale limite diventano reddito imponibile.
Quando invece il rimborso delle spese viene fatto con il sistema forfettario (indennità di trasferta), qualsiasi altra spesa rimborsata al dipendente deve essere soggetta a imposizione fiscale.
Quando il rimborso delle spese avviene con il sistema misto (rimborso delle spese per alloggio o/e per vitto a pié di lista), la parte esente dell’indennità di trasferta si riduce di un terzo o di due terzi) le altre spese formano reddito da lavoro dipendente e quindi sono soggetta a imposizione fiscale.
Facciamo inoltre presente che il calcolo della tariffa per il rimborso chilometrico va fatto sul sito dell’ACI facendo attenzione alla percorrenza media annua riferita al singolo veicolo in uso ed adeguare la tassa di circolazione e l’assicurazione rca. Qualora l’azienda ha deciso di riconoscere un’indennità chilometrica unica per tutto il personale, quest’ultima deve sempre essere comparata con la tariffa ACI e qualora quella aziendale risulti superiore, applicare quella ACI in quanto da considerarsi come limite per l’esenzione fiscale.
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI