CIRCOLARE 11/2019
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha, tra gli altri interventi, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.
Scendendo nel merito della modifica, infatti, il comma 2 dell’art. 3 del citato Decreto ha rivisto l’art. 37, comma 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, relativo alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per coloro che intendano effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Sicché, per effetto della predetta modifica, il nuovo comma 49-bis, allo stato, dispone che: “I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (…)”.
Con il successivo comma 3, inoltre, è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
In ragione di quanto precede, pertanto:
- tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che positivo);
- per effetto dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;
- non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;
- l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI