CIRCOLARE 01/2020
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione, con modificazioni, del DL n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
La Legge n. 157/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, contiene alcune disposizioni di rilevante interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, tra le quali si segnalano:
- contrasto alle indebite compensazioni tramite Modello F24;
- ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;
- nuovi limiti all’utilizzo del contante;
- modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali.
Di seguito si propone una disamina delle principali novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
1. Contrasto alle indebite compensazioni tramite Modello F24
Si conferma quanto riportato nella nostra circolare 11/2019. Si ribadisce l’obbligatorietà della trasmissione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si debba utilizzare dei crediti di natura fiscale. Prestate anche molta attenzione a quando i crediti potranno essere recuperati, verificate con chi gestisce la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito.
2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Essendo l’argomento molto articolato si rinvia alla circolare 02/2020.
3. Nuovi limiti all’utilizzo del contante
In merito alle limitazioni all’uso del contante il Legislatore (art. 49, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 231/2007) dispone che: “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (...)
3. Per la negoziazione a pronti mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti (...), la soglia è di 3.000 euro.”
Con il DL n. 124/2019, come convertito nella Legge n. 157/2019, viene disposto un abbassamento della soglia all’utilizzo del contante, che risulta fissato nelle seguenti misure:
- 2.000 € a partire dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2021;
- 1.000 € a partire dal 01/01/2022.
Il provvedimento stabilisce il minimo edittale della sanzione (comma 1-ter dell’art. 63 del D.lgs. n. 231/2007) per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite in:
- 2.000 € per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
- 1.000 € per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022.
4. Modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali
L’art. 39 del DL n. 124/2019, come convertito in Legge n. 157/2019, apporta alcune modifiche al D.lgs. n. 74/2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Di particolare interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta risulta quanto previsto dalle lettere h) ed i) del predetto art. 39, che modificano l’art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 in materia di omessa dichiarazione.
Le nuove disposizioni in materia di omessa dichiarazione si applicano dal 24 dicembre 2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 157/2019).
Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 l’omessa dichiarazione costituisce reato se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000; tale reato è punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a quattro anni.
L’omessa presentazione del Modello 770 è pertanto punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza, da un anno e 6 mesi a quattro anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000.
Oltre a quanto sopra si pone alla vostra attenzione i commi 679 e 680 della legge di bilancio riguardanti la tracciabilità delle detrazioni. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs n. 241/1997. La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI