Logo

CIRCOLARE 01/2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione, con modificazioni, del DL n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

La Legge n. 157/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, contiene alcune disposizioni di rilevante interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, tra le quali si segnalano:

  1. contrasto alle indebite compensazioni tramite Modello F24;
  2. ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;
  3. nuovi limiti all’utilizzo del contante;
  4. modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali.

Di seguito si propone una disamina delle principali novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

1. Contrasto alle indebite compensazioni tramite Modello F24

Si conferma quanto riportato nella nostra circolare 11/2019. Si ribadisce l’obbligatorietà della trasmissione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si debba utilizzare dei crediti di natura fiscale. Prestate anche molta attenzione a quando i crediti potranno essere recuperati, verificate con chi gestisce la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito.

2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Essendo l’argomento molto articolato si rinvia alla circolare 02/2020.

3. Nuovi limiti all’utilizzo del contante

In merito alle limitazioni all’uso del contante il Legislatore (art. 49, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 231/2007) dispone che: “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (...)

3. Per la negoziazione a pronti mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti (...), la soglia è di 3.000 euro.”

Con il DL n. 124/2019, come convertito nella Legge n. 157/2019, viene disposto un abbassamento della soglia all’utilizzo del contante, che risulta fissato nelle seguenti misure:

  • 2.000 € a partire dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2021;
  • 1.000 € a partire dal 01/01/2022.

Il provvedimento stabilisce il minimo edittale della sanzione (comma 1-ter dell’art. 63 del D.lgs. n. 231/2007) per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite in:

  • 2.000 € per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
  • 1.000 € per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022.

4. Modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali

L’art. 39 del DL n. 124/2019, come convertito in Legge n. 157/2019, apporta alcune modifiche al D.lgs. n. 74/2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Di particolare interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta risulta quanto previsto dalle lettere h) ed i) del predetto art. 39, che modificano l’art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 in materia di omessa dichiarazione.

Le nuove disposizioni in materia di omessa dichiarazione si applicano dal 24 dicembre 2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 157/2019).

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 l’omessa dichiarazione costituisce reato se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000; tale reato è punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a quattro anni.

L’omessa presentazione del Modello 770 è pertanto punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza, da un anno e 6 mesi a quattro anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000.

Oltre a quanto sopra si pone alla vostra attenzione i commi 679 e 680 della legge di bilancio riguardanti la tracciabilità delle detrazioni. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs n. 241/1997. La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                 STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

I nostri servizi

Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

VISITA LA PAGINA

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e per migliorare la tua esperienza online. Chiudendo questo banner o cliccando su OK acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "Cookie".

Cookie